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Pervengono allo scrivente segnalazioni avente ad oggetto l’emissione di scontrini fiscali con l’indicazione  “medicinale” emessi a fronte di cessione di prodotti non detraibili.

 

A tal riguardo si ritiene utile chiarire che, ai fini della detrazione fiscale, l’acquisto dei medicinali è documentabile esclusivamente con lo “scontrino parlante” contenente :

  • il codice fiscale (che non può essere autocertificato ma deve risultare dallo scontrino -  Agenzia delle Entrate circolare 18/E/2009);
  • la indicazione, anche abbreviata o in sigla, della natura o tipologia di medicinale;
  • il codice AIC del prodotto;
  • per i farmaci omeopatici, in luogo dell’AIC si indica il codice identificativo univoco del prodotto;
  • la quantità se superiore ad una confezione.

Si rileva che le informazioni contenute nello scontrino parlante sono trasmesse all’Agenzia delle Entrate (ex art. 3 comma 3, del D.Lgs. n. 175/2014) e concorrono nella determinazione delle spese sanitarie sostenute dai cittadini.

Alla luce di quanto esposto, si invitano i colleghi a garantire sempre la coincidenza tra i prodotti erogati e quanto trascritto nello scontrino fiscale.

Tanto si rappresenta atteso che ove il farmacista, in caso di cessione di prodotti non detraibili, emetta scontrini fiscali con l’indicazione “medicinale” assume un comportamento sanzionabile sia sul piano deontologico che sul piano amministrativo e penale,  configurandosi il reato di concorso in frode fiscale e di falso, determinato da indebita percezione di erogazione da parte dello Stato.

 

Distinti saluti.

Il Presidente

On. Dott. Luigi D’Ambrosio Lettieri