Si informa che il TAR Emilia Romagna, con le sentenze nn. 657 (all.1) e 659 (all.2) del 30 agosto u.s., ha confermato la legittimità della scelta della Regione Emilia Romagna di rilasciare, ai vincitori in forma associata del concorso straordinario per sedi farmaceutiche, l’autorizzazione all’apertura ed all’esercizio della farmacia “pro indiviso”.

 

In particolare, i Giudici, richiamando la sentenza del Consiglio di Stato n. 2569/2018, hanno affermato che la “straordinarietà” della procedura concorsuale, che ha permesso la partecipazione in forma associata da parte di più farmacisti “rappresentanti in realtà un unico centro di interessi” determina la necessità di rilasciare “un’unica autorizzazione pro indiviso, e cioè, pro quota a ciascuno di essi personalmente, salvo il divieto per ciascuno dei candidati associati, di cedere o trasferire ad altri la propria quota di autorizzazione a pena di decadenza dell’intera autorizzazione anche nei confronti degli altri componenti del gruppo, in modo da salvaguardare, da un lato, il principio di personalità dell’autorizzazione e, dall’altro, di rendere possibile la partecipazione al concorso in forma associata, cumulando i titoli”.

Ad avviso del TAR, la scelta della Regione Emilia Romagna, inoltre, non comporta – come prospettato dai ricorrenti – violazioni della normativa civilistica che disciplina l’attività d’impresa o dell’art. 7 della L. n. 362/1991, atteso che tali disposizioni attengono ai profili di gestione della farmacia da parte di società (si parla, infatti, di titolarità “dell’esercizio”della farmacia) e non, invece, agli aspetti connessi all’autorizzazione all’apertura (c.d. titolarità “della farmacia”, intesa come autorizzazione ex art. 112 TULS, utilizzata ad esempio nell’art. 8 della L. n. 362/1991 e nell’art. 11 comma 3 D.L. n. 1/2012).

 

Cordiali saluti.

Il Presidente

On. Dr. Luigi D’Ambrosio Lettieri

 

  

 

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