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Nella Gazzetta Ufficiale dell’11 agosto u.s. è stata pubblicata la L. 96/2018 di conversione del DL 87/2018 (c.d. Decreto Dignità.

 

Il provvedimento (all.1) è entrato in vigore il 12 agosto 2018

Si evidenziano di seguito alcune delle novità di interesse, introdotte in sede di conversione.

In particolare, per quanto concerne la disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato, l’art. 19 e 21 del D.lgs. 81/2015 sono stati ulteriormente modificati, prevedendo la trasformazione automatica in contratto a tempo indeterminato:
-  del contratto di durata superiore a dodici mesi in assenza delle condizioni prescritte,
-  e di quello rinnovato o prorogato in violazione di quanto disposto dal citato articolo 21.

Inoltre, le nuove disposizioni si applicano a contratti stipulati dal 14 luglio 2018 e ai rinnovi e alle proroghe contrattuali successivi al 31 ottobre 2018.

In sede di conversione è stato anche introdotto l’articolo 1 bis che ha riconosciuto al datore di lavoro che assume negli anni 2019 e 2020 con contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti i lavoratori che non hanno compiuto il trentacinquesimo anno di età, l’esonero del versamento del 50% dei complessivi contributi previdenziali (con esclusione dei premi e contributi Inail), nel limite di 3000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile, per un periodo massimo di trentasei mesi.

L’art. 2 modifica la disciplina della somministrazione del lavoro e stabilisce che, salva diversa previsione dei contratti collettivi applicati dall’utilizzatore e fermo restando il limite disposto dall’art. 23 del D.lgs. 81/2015, il numero dei lavoratori assunti a contratto a tempo determinato ovvero con contratto di somministrazione a tempo determinato non può eccedere complessivamente il 30% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l’utilizzatore al 1° gennaio dell’anno di stipulazione dei predetti contratti.

Con riferimento all’indennità di licenziamento ingiustificato, l’art 3 della L.96/2018 ha modificato i limiti minimi e massimi dell’importo dell’indennità dovuta in caso di offerta di conciliazione ai sensi dell’art. 6 del D.lgs. 23/2015, prevedendo un’indennità non inferiore a tre e non superiore a ventisette mensilità.

In materia di iper ammortamento fiscale sono stati esclusi i beni agevolati che per loro stessa natura sono destinati all’utilizzo in più sedi produttive e pertanto possono essere oggetto di temporaneo utilizzo anche fuori del territorio dello Stato.

L’art 10, invece, in materia di redditometro, nella nuova versione, prevede che il D.M. 16 settembre 2015 cessa di aver efficacia per gli anni di imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2015.

Si estende, infine, anche all’anno 2018 la compensazione delle cartelle esattoriali in favore delle imprese titolari di crediti commerciali e professionali maturati nei confronti della pubblica amministrazione.

 

Cordiali saluti.

 

Il Presidente

On. Dr. Luigi D’Ambrosio Lettieri

 

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