Si ricorda che oggi 21 giugno 2018, entrano in vigore l'Aggiornamento e la revisione di alcuni testi della XII edizione della Farmacopea Ufficiale della Repubblica Italiana. 

 

L’aggiornamento del testo, pubblicato sul Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2018 - Serie generale – (cfr all. 1)  ha adeguato le seguenti parti della vigente Farmacopea:

  1. è stato sostituito il capitolo “5.10 Controllo delle impurezze nelle sostanze per uso farmaceutico”;
  2. è stato aggiunto il sottocapitolo “5.20 Impurezze Elementali”;
  3. è stata sostituita la monografia generale “Sostanze per uso farmaceutico (2034)”;
  4. è stata aggiunta la monografia generale “Preparazioni farmaceutiche (2619)”;
  5. è stata sostituita la Tabella n. 2 “Sostanze medicinali di cui le farmacie debbono essere provviste obbligatoriamente”;
  6. è stata sostituita la Tabella n. 4 “Elenco dei prodotti che il farmacista non può vendere se non in seguito a presentazione di ricetta medica”;
  7. è stata sostituita la Tabella n. 5 “Elenco dei prodotti la cui vendita è subordinata a presentazione di ricetta medica da rinnovare volta per volta e da ritirare dal farmacista”;
  8. è stata sostituita la Tabella n. 6 “Apparecchi ed utensili obbligatori in farmacia”;
  9. è stata sostituita la Tabella n. 7 “Elenco delle sostanze, loro sali e preparazioni ad azione stupefacente o psicotropa”;
  10. è stata sostituita la Tabella n. 8 “Dosi dei medicinali per l’adulto, oltre le quali il farmacista non può fare la spedizione, salvo il caso di dichiarazione speciale del medico”;

Con specifico riferimento alle Tabelle n. 2, 4, 5 e 6, per una più rapida individuazione delle modifiche apportate, si allega un quadro sinottico contenente il testo previgente ed il nuovo testo approvato (cfr all. 2).

Come precisato dallo stesso Ministero, il decreto costituisce un primo aggiornamento ed i lavori del tavolo proseguiranno anche nei prossimi mesi.

Sarà cura di quest’Ente dare tempestiva comunicazione di ogni ulteriore utile informazione in merito.

Si rammenta, infine,  che il titolare o il direttore della farmacia deve avere cura di  conservare come parte integrante della F.U., una copia dell’aggiornamento, che può essere detenuta in formato cartaceo o in formato elettronico e deve essere resa visibile a chiunque ne faccia richiesta.

Cordiali saluti.

 

Il Presidente

On. Dott. Luigi D’Ambrosio Lettieri

 

 

   

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