Si informa che il Tar Puglia- Lecce, con la sentenza n. 937/2018 (all.1), ha chiarito che il rapporto farmacie/popolazione di una farmacia ogni 3300 abitanti, fissato dall’art 1 della L. 465 del 1978, come sostituito dall’art. 11, comma 1, lett. a), D.L. 1/2012, convertito, con modificazioni, dalla L.27/2012, “pur non potendo intendersi alla stregua di un vero e proprio bacino di utenza da assegnare ad ogni farmacia, risulta, pur tuttavia, importante elemento di cui l’Amministrazione preposta non può non tener conto in sede di istituzione di nuove sedi farmaceutiche, anche al fine di non alterare l’esigenza di un’equilibrata e razionale distribuzione del servizio farmaceutico in tutto il territorio comunale”.

In particolare, i Giudici hanno accolto il ricorso proposto da una Farmacia già operante, il cui bacino di utenza sarebbe stato inciso dall’istituzione di una nuova sede farmaceutica, in quanto il numero di abitanti si sarebbe ridotto al di sotto del quorum fissato dalla legge (3300), mentre invece vi erano altre zone in cui il numero di utenti oscillava da 4000 ad oltre 5000 abitanti ed in alcuni casi anche molto di più.

Cordiali saluti.

 

 

Il Presidente

Sen. Dr. Luigi D’Ambrosio Lettieri

 

 

 

 

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