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Si comunica che, in data 17 maggio u.s., il Ministro della salute ha firmato il decreto di revisione della Farmacopea Ufficiale della Repubblica italiana, strumento professionale di fondamentale importanza del farmacista per il controllo della qualità dei medicamenti, delle sostanze e/o dei preparati finali (all. 1).

 

Il testo è il risultato dell’impegno profuso dalla Federazione degli Ordini che, negli ultimi anni, ha richiesto con forza e costanza tale revisione. Infatti, la FOFI, in numerose note ufficiali indirizzate al Ministero della salute, ha rappresentato la necessità di procedere tempestivamente a tale aggiornamento, la cui ultima modifica risaliva al 2010, anche in considerazione del fatto che alcune disposizioni, sebbene ormai del tutto superate, risultavano vincolanti per i farmacisti.

A tale scopo, il Ministero della Salute, con il decreto del 27 novembre 2017, ha istituito un Tavolo di lavoro tecnico per l’aggiornamento della Farmacopea ufficiale della Repubblica italiana al quale, in rappresentanza della Federazione, ha partecipato il Tesoriere, Dr. Mario Giaccone.

Sin dalla riunione di insediamento del 21 dicembre 2017, nella quale la Federazione è stata nominata coordinatrice del sottogruppo incaricato di effettuare una revisione delle Tabelle e delle Norme di buona preparazione (NBP), la scrivente si è impegnata nella elaborazione di proposte di revisione, fornendo un significativo contributo ai fini dell’elaborazione del testo definitivo.


In particolare, con questo provvedimento sono state aggiornate le seguenti parti della XII edizione della Farmacopea Ufficiale della Repubblica Italiana:

a) è stato sostituito il capitolo “5.10 Controllo delle impurezze nelle sostanze per uso farmaceutico”;

b) è stato aggiunto il sottocapitolo “5.20 Impurezze Elementali”;

c) è stata sostituita la monografia generale “Sostanze per uso farmaceutico (2034)”;

d) è stata aggiunta la monografia generale “Preparazioni farmaceutiche (2619)”;

e) è stata sostituita la Tabella n. 2 “Sostanze medicinali di cui le farmacie debbono essere provviste obbligatoriamente”;

f) è stata sostituita la Tabella n. 4 “Elenco dei prodotti che il farmacista non può vendere se non in seguito a presentazione di ricetta medica”;

g) è stata sostituita la Tabella n. 5 “Elenco dei prodotti la cui vendita è subordinata a presentazione di ricetta medica da rinnovare volta per volta e da ritirare dal farmacista”;

h) è stata sostituita la Tabella n. 6 “Apparecchi ed utensili obbligatori in farmacia”;

i) è stata sostituita la Tabella n. 7 “Elenco delle sostanze, loro sali e preparazioni ad azione stupefacente o psicotropa”;

l) è stata sostituita la Tabella n. 8 “Dosi dei medicinali per l’adulto, oltre le quali il farmacista non può fare la spedizione, salvo il caso di dichiarazione speciale del medico”.

Come specificato dal Ministero della Salute, si tratta di un primo aggiornamento, i lavori del Tavolo proseguiranno nei prossimi mesi.

Si fa riserva di tornare sull’argomento per fornire ulteriori precisazioni al riguardo.

 

Cordiali saluti.

 

Il Presidente

Sen. Dr. Luigi D’Ambrosio Lettieri