Si informa che il TAR Friuli Venezia Giulia, con la sentenza n. 101 del 12.04.2018 (all.1), ha affermato la legittimità dello stralcio di una sede, istituita con il procedimento straordinario di revisione della pianta organica disciplinato dal D.L. n.1/2012, divenuta successivamente soprannumeraria.

I Giudici amministrativi, in via preliminare, confermando quanto sostenuto dal medesimo Tar con sentenza n. 344/2016, hanno evidenziato che la procedura di revisione straordinaria della pianta organica ed il procedimento ordinario di revisione della medesima pianta sono diversi.

Di conseguenza, il giudicato “formatosi in relazione all’istituzione della quarta sede farmaceutica, in fase di revisione straordinaria della pianta organica, non consentiva di eludere, allo spirare del termine biennale, il doveroso avvio della procedura di revisione ordinaria, prevista dall’art 2 n. 475 del 1968, come modificato dal comma 1 dell’art. 11 D.L. n.1.del 2012.”.

Pertanto, la medesima sede avrebbe potuto essere mantenuta all’interno della pianta organica solo subordinatamente all’accertamento del requisito demografico da parte del Comune.

In relazione all’accertamento del requisito demografico appare opportuno richiamare quanto stabilito dal TAR Calabria con sentenza n. 2094/2017 che ha evidenziato la necessità di collegare la revisione della P.O. delle farmacie alle rilevazioni della popolazione residente nel Comunepubblicate dall’Istituto nazionale di statistica in quanto dati obiettivamente riscontrabili (cfr. News n. 14 del 27 febbraio 2018.

Cordiali saluti.

 

 

Il Presidente

Sen. Dr. Luigi D’Ambrosio Lettieri

 

 

 

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