Si rende noto che il giorno 08/05/2018 alle ore 10:00 avrà luogo, presso la sede municipale delComune di Bisceglie, via Trento n. 8 – Ripartizione Amministrativa – Servizio Appalti e Contratti (1° piano) l’asta pubblica per la cessione delle quote di proprietà del Comune di Bisceglie, della FARMACIA COMUNALE SPA, pari al 45% del capitale sociale.

Per la partecipazione alla gara i soggetti interessati dovranno far pervenire l’offerta, compilata secondo le modalità previste dal bando, e a pena di esclusione, a mezzo raccomandata del servizio Poste Italiane Spa, Agenzia di recapito autorizzate o corrieri o a mano, presso il Servizio Appalti e Contratti, sito in via Trento n. 8, entro il termine perentorio delle ore 12:00 del giorno 07.05.2018.

Il bando e relativi allegati sono disponibili al seguente indirizzo: http://www.comune.bisceglie.bt.it/istituzionale/bando/bando-di-asta-la-cessione-del-45-del-capitale-sociale-della-farmacia-comunale

In merito, si rappresenta che quest’Ordine ha inoltrato al Comune di Bisceglie con nota prot. n. 201800827 del 28 marzo u.s. le osservazioni che, di seguito, si riportano:

«Si riscontra la pec del 27 marzo 2018 con la quale codesto Comune ci ha inviato l’estratto dell’avviso di gara con l’indicazione del sito sul quale è disponibile  il bando in oggetto specificato con richiesta di diffusione tra gli iscritti a quest’Ordine.

Al riguardo lo scrivente, nell’adempimento dei suoi compiti istituzionali previsti dalla Legge n. 3/2018, quale Organo sussidiario dello Stato e nello spirito di collaborazione previsto dalla medesima norma, anche al fine di fornire ai propri iscritti una compiuta informazione, ritiene doveroso rappresentare alcuni rilievi ed osservazioni in merito a parti del bando che potrebbero dare adito a richieste di chiarimenti da parte degli iscritti all’Albo.

Nelle “Premesse” del Bando si legge che il Comune di Bisceglie è titolare di n. 2.475 azioni pari al 45% del capitale sociale della “farmacia comunale spa”; proseguendo nella lettura, al secondo capoverso, dopo RENDE NOTO, si legge “il valore della quota sociale di proprietà del Comune …”. Al riguardo si osserva che la differente terminologia adottata è apparentemente irrilevante ma, in realtà, può trarre in inganno i partecipanti alla gara in quanto non si evince dal contesto del bando se il Comune, titolare della sede farmaceutica per effetto del diritto di prelazione esercitato a suo tempo sulla sede istituita con revisione di p.o., in virtù della cessione del 45% del capitale sociale, trasferirà conseguentemente anche la titolarità della farmacia.

Ad avviso dello scrivente, il bando richiede un’integrazione con la quale il Comune dovrebbe specificare che, a seguito della cessione di tutta la quota sociale di sua proprietà, in favore di altro socio aggiudicatario o dell’attuale socio privato di maggioranza (qualora questi dovesse esercitare il diritto di prelazione riconosciutogli dallo Statuto), si rende necessario trasferire la titolarità della farmacia in favore della nuova società a costituirsi o in favore dell’unico socio proprietario del 100% delle quote sociali. In buona sostanza, la cessione del 45% del capitale sociale dovrebbe rappresentare la condizione necessaria per procedere successivamente al trasferimento formale della titolarità della farmacia, senza ulteriori adempimenti, eccetto la relativa presentazione di domanda all’Autorità competente da parte del o dei detentori del 100% delle quote del capitale sociale.

Nel bando, invece, non v’è alcun cenno al trasferimento della titolarità della farmacia, la cui gestione è avvenuta finora attraverso la  “Società farmacia comunale spa”.

Al punto 3.3 si legge “… Il Comune si riserva la facoltà di recedere in qualunque momento dall’iniziativa di alienazione o di interrompere la procedura, non perfezionando la cessione, senza che perciò i partecipanti alla gara possano esercitare alcuna pretesa a titolo risarcitorio, …”

La clausola lascia perplessi per la sua eccessiva discrezionalità, in quanto la facoltà di recesso consentita alla P.A. deve sempre essere esercitata in presenza di motivazioni di pubblico interesse, convenienza o per autotutela (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V - sentenza 2 maggio 2013 n. 2400; sez. III, 15 novembre 2011, n. 6039) e, in ogni caso, eventuali pretese risarcitorie sarebbero fondate e accolte per “responsabilità precontrattuale” (cfr. Consiglio di Stato Sez. VI, 1 febbraio 2013, n. 633).

Infine, si fa rilevare che sul bando al punto 2.4.2 è scritto che "in caso di discordanza tra l'importo espresso in lettere e quello espresso in cifre ... vale l'indicazione in lettere", mentre sull'allegato n. 3 è scritto: “N.B.: In caso di discordanza tra l’offerta in cifre e quella in lettere, sarà considerata quella più vantaggiosa per il Comune”.»

 

Si fa riserva di tornare sull’argomento, ove necessario, e si resta a disposizione degli iscritti per eventuali chiarimenti.

Cordiali saluti.

 

Il Presidente

Sen. Dr. Luigi D’Ambrosio Lettieri

EVENTI IN PROGRAMMA

bunner la farmacia dei servizi e i protocolli attuativi del page 0001 1

cosmofarma

SERVIZI DELL'ORDINE

immagine6