Si informa che il TAR Calabria, con la sentenza n. 2094 del 20 dicembre 2017 (cfr. all.), si è pronunciato sull’obbligo di revisione della pianta organica e sulla soppressione, una volta accertato il difetto del quorum necessario, della sede oggetto del concorso straordinario non ancora assegnata.

 

In particolare, un farmacista titolare di sede farmaceutica nel medesimo Comune ha impugnato la delibera comunale n. 36 del 20.05.2015 con la quale era stata confermata l’istituzione, sulla base dei dati presenti nell’anagrafe comunale, della terza sede farmaceutica lamentando la circostanza che tali dati divergessero dalle risultanze dell’Istat relative allo stesso periodo.

I Giudici, dopo aver ricostruito il quadro normativo di riferimento e richiamato la giurisprudenza in materia di revisione di pianta organica, hanno evidenziato la necessità di collegare la predetta revisione alle rilevazioni della popolazione residente nel Comune pubblicate dall’Istituto nazionale di statistica in quanto dati obiettivamente riscontrabili.

Il Tribunale, accogliendo il ricorso, ha dichiarato l’illegittimità del provvedimento impugnato nonché, in via derivata, della delibera regionale contenente l’elenco delle sedi farmaceutiche del concorso straordinario, bandito con D.G.R. n. 1 del 4.01.2013, nella parte in cui in cui contemplava la terza sede tra quelle messe a concorso.

Cordiali saluti.

 

 

IL PRESIDENTE

Sen. Dott. Luigi D’Ambrosio Lettieri

 

 

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