A seguito dei numerosi quesiti pervenuti a quest’Ordine, si rende necessario fornire alcuni chiarimenti in merito alla applicazione del “diritto addizionale”.

 Preliminarmente, si evidenzia che il diritto addizionale trova riferimento nelle seguenti discipline:

  • DM 22 settembre 2017, recante “Tariffa Nazionale per la dispensazione al pubblico dei medicinali in Farmacia” - Artt. 2 e 9.
  • Legge Regionale n. 5 del 18 febbraio 2014, concernente “Disciplina dei turni e degli orari del Servizio pubblico farmaceutico territoriale” - Artt. 1, 3, 6 e 7.
  • DPR n. 371 del 8 luglio 1998, avente ad oggetto “Regolamento recante norme concernenti l’accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie pubbliche e private” -Art. 4.
  • CCNL per i dipendenti di farmacia privata 26 Maggio 2009 - Art. 22.

Nel merito, si rileva che:

  • il DM 22 settembre 2017, recante “Tariffa Nazionale per la dispensazione al pubblico dei medicinali in Farmacia”
  • all’Art. 2 stabilisce che le disposizioni di cui alla “Tariffa Nazionale” si applicano a tutti i medicinali per uso umano di produzione industriale che necessitino di AIC, compresi quindi quelli senza obbligo di prescrizione (SOP e OTC), alle formule magistrali, ai formulati officinali eseguiti in singolo, nonché ai medicinali ad uso veterinario anch’essi di produzione industriale o allestiti in farmacia.
  • all’Art. 9, in coerenza con l’ambito di applicazione di cui al succitato Art. 2, prevede che in caso di servizio svolto a battenti chiusi o a chiamata spetta al farmacista:
    • “un diritto addizionale” di € 7,50 per la dispensazione di uno o più dei medicinali effettuata durante le ore di chiusura notturna dalle farmacie urbane e rurali non sussidiate;
    • “un diritto addizionale” di € 10,00 per la dispensazione di uno o più dei medicinali effettuata durante le ore di chiusura notturna dalle farmacie rurali sussidiate;
    • “un diritto addizionale” di € 4,00 per la dispensazione di uno o più dei medicinali effettuata durante le ore di chiusura diurna dalle farmacie rurali sussidiate.
  • la Legge Regionale n. 5 del 18 febbraio 2014 concernente “Disciplina dei turni e degli orari del Servizio pubblico farmaceutico territoriale”
  • all’Art. 1, chiarisce che il servizio pubblico farmaceutico territoriale viene effettuato:
    • a battenti aperti quando la farmacia è aperta al pubblico;
    • a battenti chiusi quando la farmacia è chiusa, con farmacista di guardia all’interno;
    • a chiamata quando all’esterno della farmacia il farmacista indica il recapito telefonico dove può essere prontamente reperito. Il medesimo articolo precisa che si deve intendere per “chiamata” quella formulata dal cittadino che sia fornito di ricetta dichiarata urgente dal medico o redatta dalla guardia medica.
  • all’Art. 3 prevede che dalle ore 13.00 alle ore 16.30/17.00 il servizio pomeridiano:
    • nei Capoluoghi di provincia, in tutti i Comuni con popolazione superiore a 80 mila abitanti e in tutti i Comuni con popolazione compresa da 40 mila e fino a 80 mila abitanti, può svolgersi a battenti aperti o, per sicurezza degli operatori, a battenti chiusi”, ma non dà luogo al diritto addizionale previsto dalla “Tariffa nazionale dei medicinali”;
    • in tutti i Comuni con popolazione compresa da 25 mila e fino a 40 mila abitanti, può svolgersi a battenti chiusi o a chiamata”. La scelta tra le due opzioni è effettuata a cura dell’Ordine provinciale dei Farmacisti, sentite le rappresentanze sindacali provinciali delle farmacie pubbliche e private. In tali Comuni, l’applicazione del diritto addizionale è limitata alle sole farmacie rurali sussidiate, per effetto di quanto disposto dall’Art. 9 della “Tariffa Nazionale”.
    • nei Comuni con popolazione inferiore a 25 mila abitanti, nei quartieri periferici distanti e discontinui dal nucleo urbano e nei bacini di utenza, nei comuni con farmacie rurali uniche che, per motivi di distanza, non possono effettuare il turno pomeridiano con altre farmacie nell’ambito del bacino di utenza, il servizio viene svolto “a chiamata”. In detti Comuni, l’applicazione del diritto addizionale è limitata alle sole farmacie rurali sussidiate, per effetto di quanto disposto dall’Art. 9 della “Tariffa Nazionale”.
  • all’Art. 6, dispone che il servizio notturno:
    • nei Capoluoghi di provincia e in tutti i Comuni con popolazione superiore a 80 mila abitanti, viene assicurato “a battenti aperti”  fino a due ore oltre l’orario normale di chiusura e successivamente a battenti chiusi”, e che il servizio svolto dalle ore 20.00 alle ore 22.00 non dà luogo al diritto addizionale previsto dalla “Tariffa nazionale dei medicinali”;
    • in tutti i Comuni con popolazione compresa da 40 mila e fino a 80 mila abitanti, viene assicurato “a battenti chiusi”, e che il servizio svolto dalle ore 20.00 alle ore 22.00 non dà luogo al diritto addizionale previsto dalla “Tariffa nazionale dei medicinali”;
    • nei comuni con popolazione inferiore a 40 mila abitanti, nei quartieri periferici distanti e discontinui dal nucleo urbano e nei bacini di utenza, viene svolto a chiamata”.
    • all’Art. 7, prevede che i turni e gli orari obbligatori di svolgimento del servizio di farmacia non impediscono l’apertura facoltativa della farmacia oltre i turni obbligatori.
  • Il DPR n. 371 del 8 luglio 1998 avente ad oggetto “Regolamento recante norme concernenti l’accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie pubbliche e private”
  • all’Art. 4 stabilisce che per la spedizione delle ricette effettuata durante il servizio notturnoa battenti chiusi, verrà corrisposto l’importo indicato dalla vigente “Tariffa nazionale per la vendita al pubblico dei medicinali”, a condizione che sulla ricetta risulti precisato da parte del medico il carattere di urgenza della prescrizione e, da parte della farmacia l’ora di presentazione della ricetta. Per le prescrizioni rilasciate dai medici addetti ai servizi di guardia medica, fermo restando l’obbligo per la farmacia di precisare l’ora di presentazione della ricetta, non occorre l’indicazione del carattere di urgenza della prescrizione stessa.
  • Il CCNL per i dipendenti di farmacia privata del 26 Maggio 2009
  • all’Art. 22 prevede che in caso di servizio notturno con reperibilità fuori farmacia, al lavoratore che, dopo aver prestato normale servizio diurno abbia l’obbligo della reperibilità nelle ore di chiusura della farmacia, spetta per tale reperibilità globalmente un compenso pari al 10% della retribuzione di fatto mensile, oltre un diritto fisso per ogni chiamata pari all’importo stabilito dalla “Tariffa Nazionale”.

Alla luce di quanto esposto, risulta di tutta evidenza che il “diritto addizionale” rappresenta un riconoscimento remunerativo della competenza professionale del farmacista, riferito all’atto della dispensazione di uno o più medicinali effettuato in farmacia durante il servizio svolto a chiamata o a battenti chiusi”.

Il “diritto addizionale”, quindi non è riconducibile né alla quantità dei medicinali dispensati né al numero di ricette mediche presentate in farmacia dal cittadino per la spedizione.

Al riguardo si sottolinea che il “diritto addizionale”, poiché non è compreso tra gli elementi che concorrono alla composizione del prezzo di vendita al pubblico dei medicinali previsti all’Art. 3 della “Tariffa Nazionale”, rientra nella categoria dei diritti disponibili di natura economica a cui il farmacista può, eventualmente, rinunciare.

È bene ricordare che, ai sensi del citato Art. 4 del DPR n. 371 del 8 luglio 1998, il “diritto addizionale” in caso di spedizione di ricette del SSN effettuata durante il servizio notturno a battenti chiusi” non viene corrisposto dal cittadino ma rimane a carico del SSN, a condizione che sulla ricetta risulti precisato da parte del medico il carattere di urgenza della prescrizione e, da parte della farmacia, l’ora di presentazione della ricetta. Mentre per le prescrizioni rilasciate dai medici addetti ai servizi di guardia medica, fermo restando l’obbligo per la farmacia di precisare l’ora di presentazione della ricetta, non occorre l’indicazione del carattere di urgenza della prescrizione stessa.

Con riferimento alla natura dei prodotti che possono essere dispensati durante lo svolgimento del serivizio pomeridiano e notturno, è opportuno chiarire che la Legge Regionale n. 5/2014 al comma 3 dell’Art. 1, prevede che in caso di espletamento del servizio a chiamata” il cittadino debba essere “fornito di ricetta dichiarata urgente dal medico o redatta dalla guardia medica”.

Poiché la previsione normativa che prescrive l’espetamento del servizio ove il cittadino sia“fornito di ricetta dichiarata urgente dal medico o redatta dalla guardia medica” non è contemplata dalla Legge Regionale n. 5/2014 in caso di svolgimento del servizio pubblico farmaceutico territoriale prestato a battenti chiusi, ad avviso dello scrivente, ne consegue che il farmacista durante il servizio notturno svolto a battenti chiusi è chiamato a dispensare, nel rispetto delle disposizioni di legge, i medicinali soggetti a prescrizione medica, nonché i SOP e gli OTC e a consegnare ogni altro prodotto non medicinale richiesto dal paziente.

Per quanto concerne lo svolgimento del servizio a chiamata, sebbene la Legge Regionale n. 5/ 2014 all’Art. 1 limiti l’intervento del farmacista alla presenza di una “ricetta dichiarata urgente dal medico o redatta dalla guardia medica, si ritiene opportuno evidenziare che il servizio notturno non è configurato come un servizio farmaceutico di sola emergenza, bensì è riconducibile, sotto il profilo delle prestazioni, all’ordinario servizio pubblico di farmacia svolto nelle ore diurne. Di conseguenza, anche la richiesta di un “prodotto non medicinale”, in alcune situazioni, può essere considerata urgente e, pertanto, un eventuale ed ingiustificato diniego da parte del farmacista potrebbe confliggere con la funzione pubblica e con il ruolo socio-sanitario e professionale svolto dal farmacista in farmacia.

Dalla disamina delle norme su richiamate risulta altresì evidente che l’apertura facoltativa della farmacia oltre i turni obbligatori esclude la possibilità di applicare il “diritto addizionale”, poiché comporta lo svolgimento del servizio “a battenti aperti”.

In ogni caso, al fine di fornire una più attenta applicazione del “diritto addizionale”, si ritiene utile riportare in allegato alla presente  un prospetto riassuntivo delle norme su richiamate.

Si ricorda che, nei casi in cui il diritto addizionale rimane a carico del SSN, l’importo dovrà essere riportato in ricetta nell’apposito campo recante “diritto chiamata” (in basso a destra).

In relazione alla ipotesi in cui il servizio di chiamata sia filtrato da altro soggetto (per esempio: Istituto di Vigilanza), cosi come esposto nella presente nota, è di tutta evidenza che la valutazione delle condizioni che comportano l’applicazione del “diritto addizionale” rientra nella competenza esclusiva del farmacista e non può essere trasferita a terzi.

Si rappresenta, altresì, che nel caso in cui il servizio è svolto “a chiamata”, il “diritto addizionale” assume, sul piano remunerativo, la forma del c.d. “diritto di chiamata”, atteso che il CCNL per i dipendenti di farmacia privata del 26 Maggio 2009 all’Art. 22 riconosce al collaboratore di farmacia, per la reperibilità prestata in caso di chiamata notturna, anche un compenso pari all’importo stabilito dalla “Tariffa Nazionale”.

Attesa la rilevanza delle norme richiamate nella presente nota e i riflessi che ne possono derivare in termini di costi a carico dei cittadini, si invitano i titolari e i direttori di farmacia al più scrupoloso rispetto delle disposizioni in oggetto, fornendo anche adeguata informazione ai loro collaboratori iscritti all’Albo.

Quest'Ordine rimane comunque a disposizione dei colleghi ove risulti necessario fornire ulteriori chiarimenti al riguardo.

 

Distinti saluti.

 

 

Il Presidente

Sen. Dott. Luigi D’Ambrosio Lettieri

 

 

 

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