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Si informa che, nella Gazzetta Ufficiale n. 297 del 21.12.2017, è stato pubblicato il Decreto n. 195 del 3.11.2017 del Ministero dell’istruzione, dell’Università e della ricerca avente ad oggetto “Regolamento recante la Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in alternanza scuola-lavoro e le modalità di applicazione della normativa per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro agli studenti in regime di alternanza scuola-lavoro” (cfr.all.1), in vigore dal 5.01.2018.

 

Il documento è composto da sette articoli che disciplinano le modalità di svolgimento dei percorsi; i diritti e doveri degli studenti; la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro e l’istituzione di Commissioni territoriali per l’alternanza.

La Carta ha la finalità di fornire agli studenti l’opportunità di conoscere gli ambiti professionali e i contesti lavorativi e della ricerca, utili a conseguire e integrare le competenze curriculari al fine di motivare gli studenti e di orientarli a scelte consapevoli nella prospettiva della prosecuzione degli studi o dell’ingresso nel mondo del lavoro.

Il percorso è realizzato sulla base di apposite convenzioni con le strutture ospitanti, o con le rispettive associazioni di rappresentanza, o con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, o con gli enti pubblici e privati, ivi inclusi quelli del terzo settore, o con gli ordini professionali, ovvero con i musei e gli altri istituti pubblici e privati operanti nei settori del patrimonio e delle attività culturali, artistiche e musicali, nonché con enti che svolgono attività afferenti al patrimonio ambientale o con enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, disponibili ad accogliere gli studenti per periodi di apprendimento in situazione lavorativa che non costituiscono rapporto individuale di lavoro.

In particolare, il regolamento in esame ha come destinatari gli studenti degli istituti tecnici e professionali, nonché dei licei, impegnati nei percorsi di alternanza negli ultimi tre anni del percorso di studi. La durata complessiva dell’esperienza è di almeno 400 ore negli istituti tecnici e in quelli professionali e di almeno 200 ore nei licei. Ai fini della validità del percorso, lo studente dovrà frequentare almeno tre quarti del monte ore previsto dal progetto.

É previsto, inoltre, il supporto di un tutor interno designato dall'istituzione scolastica e di un tutor della struttura ospitante.

Gli studenti impegnati nelle attività di alternanza sono assicurati presso l'INAIL contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e coperti da una assicurazione per la responsabilità civile verso terzi, con relativi oneri a carico dell'istituzione scolastica.

In proposito, si ricorda che quest’Ente sulla, base all’art. 1 del D.Lgs. n. 77/2005, come modificato dalla L. n. 107/2015 (La Buona Scuola), in data 28/11/2016 ha sottoscritto il Protocollo d’Intesa con l’Ufficio Scolastico Regionale “per l’individuazione di orientamenti innovativi e il supporto alle progettualità delle autonomie scolastiche in materia di alternanza scuola-lavoro con particolare riferimento all’ambito sanitario” (cfr. all.2-3).

 

Distinti saluti.

 

IL PRESIDENTE

Sen. Dott. Luigi D’Ambrosio Lettieri