Come previsto dalla Legge 376/2000 e dal D.M. 24 ottobre 2006, i farmacisti sono tenuti a trasmettere al Ministero della Salute, entro il 31 gennaio 2018, i dati relativi alle quantità di ogni singolo principio attivo vietato per doping dispensato o impiegato nell’allestimento di medicinali in farmacia nell’anno 2017.

Il Ministero della Salute, sul proprio sito alla pagina http://www.salute.gov.it/TutelaDoping/ ha pubblicato il modulo elettronico, aggiornato al 2017, per la trasmissione delle sostanze vietate per doping utilizzate nella preparazione di medicinali allestiti in farmacia.

Il modulo è da compilarsi esclusivamente on-line seguendo le successive istruzioni:

  1. conclusa la compilazione è necessario generare il file in formato PDF mediante il tasto predisposto;
  2. il file deve essere inviato unicamente tramite posta elettronica certificata all’indirizzo PEC Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo..

Ricordiamo che NON sono soggetti a trasmissione i dati relativi alle quantità di:

  • alcool etilico -classe P1- impiegate nelle preparazioni galeniche per uso topico;
  • principi attivi -classe S9, Corticosteroidi- utilizzati nelle preparazioni per uso topico;
  • dorzolamide, brinzolamide -classe S5- per uso oftalmico;
  • felipressina -classe S5- in anestesia dentale;
  • adrenalina (epinefrina) -classe S6- per somministrazione locale, ad es. nasale, oftalmologica, o in associazione ad agenti anestetici locali;
  • mannitolo e glicerolo -classe S5- utilizzati per via diversa da quella endovenosa;
  • derivati dell'imidazolo -classe S6- ad uso topico/oftalmico.

Rammentiamo, altresì, che sono sempre proibite le sostanze della classe S0 -sostanze non approvate- che include qualsiasi sostanza farmacologicamente attiva non compresa in alcuna delle sezioni della lista e che non sia stata oggetto di approvazione da parte dell’Agenzia Italiana del Farmaco per un impiego terapeutico nell’uomo (ossia farmaci in fase di sviluppo preclinico o clinico) o medicinali non più autorizzati, designer drugs, nonché sostanze approvate soltanto ad uso veterinario.

Per facilitare la compilazione vi ricordiamo che nel documento online del Ministero potete trovare la sostanza DHEA nella classe S1 alla voce "Prasterone" e che le infiorescenze di Cannabis possono essere inserite nella classe S8 alla voce "Preparati attivi della cannabis (es. Hashish, marijuana) o preparati contenenti Delta-9-Tetraidrocannabinolo (THC) sintetico"sommando le quantità delle diverse varietà (FM2, Bedrocan, Bediol, Bedrolite ecc.) impiegate nell'allestimento di preparati magistrali.

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Clicca sul testo sottolineato per leggere le istruzioni per la compilazione del modulo

Clicca sul testo sottolineato per scaricare il modulo on line in xls aggiornato al 2017.

Per facilitare la compilazione del modulo è possibile consultare, cliccando sul testo sottolineato, l'elenco dei principi attivi inseriti nelle classi di sostanze vietate per doping.

Il codice identificativo della farmacia, indispensabile per l’invio dei dati, è reperibile al seguente link : Clicca sul testo sottolineato per effettuare il download file.

La ricerca della farmacia all’interno del file, può essere effettuata inserendo il nome della farmacia nell’apposito campo che compare accedendo alla funzione “Trova nella pagina”presente nel menu a tendina alla voce Modifica (in alto a sinistra).

Si rammenta che i farmacisti sono tenuti a conservare, per sei mesi, a decorrere dal 31 gennaio dell’anno in cui viene effettuata la trasmissione dei dati, quindi sino al 31 luglio 2018, le RNR in originale e le RR in copia.

Ulteriori istruzioni per la compilazione sono riportate nella pagina web

http://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_1_1_1.jsp?lingua=italiano&menu=notizie&p=dalministero&id=3234

Cordiali saluti.

 

Il Presidente

Sen. Dr. Luigi D’Ambrosio Lettieri

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