Attività galenica come strategia di contrasto alla carenza di medicinali:

QUESTIONARIO FOFI-SIFAP

per il censimento delle farmacie che allestiscono preparati.

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NEL CASO DI TRASFERIMENTO DELLA FARMACIA IN NUOVI LOCALI QUALE LA DISTANZA MINIMA DAGLI ESERCIZI PIU’ VICINI BISOGNA RISPETTARE? LA ASL DEVE VERIFICARE L’IDONEITA’ DEI NUOVI LOCALI?

I titolari e/o i direttori di farmacia, qualora intendano trasferire il loro esercizio farmaceutico, possono richiederlo all’Autorità sanitaria competente (in Puglia, il Sindaco) purché il trasferimento sia previsto nell’ambito territoriale della sede, e sia rispettata la distanza minima di 200 metri dagli esercizi farmaceutici più vicini.

L’autorizzazione al trasferimento di una farmacia deve sempre essere preceduta da una visita ispettiva che verifichi l’idoneità dei locali, (art.111 TULS – art.9 DPR n.1275/1971), la loro ubicazione nell’ambito della sede ed il rispetto della distanza legale.

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