I titolari e/o i direttori di farmacia, qualora intendano trasferire il loro esercizio farmaceutico, possono richiederlo all’Autorità sanitaria competente (in Puglia, il Sindaco) purché il trasferimento sia previsto nell’ambito territoriale della sede, e sia rispettata la distanza minima di 200 metri dagli esercizi farmaceutici più vicini.
L’autorizzazione al trasferimento di una farmacia deve sempre essere preceduta da una visita ispettiva che verifichi l’idoneità dei locali, (art.111 TULS – art.9 DPR n.1275/1971), la loro ubicazione nell’ambito della sede ed il rispetto della distanza legale.