Alla professione farmaceutica continua ad essere riconosciuta una specifica competenza in tema:
- di acque minerali, stabilimenti termali, idroterapeutici e di cure fisiche con particolare riferimento alla direzione tecnica nello svolgimento dei servizi inerenti all’utilizzazione e alla conservazione delle caratteristiche fisico-chimiche ed igieniche della sorgente (RD 1919);
- nonché di produzione e confezionamento dei prodotti alimentari destinati ad una alimentazione particolare (D.Lgs. n. 111/1992).
Tuttavia, si ritiene opportuno chiarire che il DPR n. 328 del 5 giugno 2001 concernente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti» ha previsto che lo studente che acquisisce la laurea specialistica di 2° livello in Farmacia e Farmacia Industriale, di cui alla classe 14/S, può sostenere oltre all’esame di Stato per l’abilitazione alla professione di Farmacista anche l’esame di Stato per l’abilitazione alla professione di Chimico.
Pertanto, il professionista che ha conseguito la laurea specialistica di 2° livello in Farmacia e Farmacia Industriale di cui alla classe 14/S e che ha superato l’esame di Stato per l’abilitazione alla professione di Chimico sarà abilitato, al pari del Chimico, a eseguire analisi chimiche con qualunque metodo e a qualunque scopo destinate, su sostanze o materiali di qualsiasi provenienza anche con metodi innovativi e loro validazione e, in relazione alle acque, potrà esprimere valutazioni professionali in materia di:
- inquinamento dell’acqua,
- tecniche di trattamento dell’acqua,
- impianti di trattamento acque primarie,
- impianti di trattamento di acque reflue,
- disinfezione delle acque,
- legislazione nazionale e regionale sulla tutela delle acque,
- normativa sulle acque potabili,
- analisi delle acque (principali parametri),
- aspetti tossicologici dei principali inquinanti.
Si precisa altresì, che i diplomi di laurea in Farmacia e in Chimica e Tecnologie Farmaceutica di cui alle tabelle XXVII e XXVII-bis del R.D. 30.09.38 n. 1652 modificato dal DM 36/1995 (G.U. n. 41 del 19.02.1996), conferiti secondo il vecchio ordinamento, sono equiparati, a mente del Decreto Interministeriale 05.04.2004 pubblicato sulla G.U. 21.08.2004 n. 196, alle nuove classi delle lauree specialistiche (DD.MM. 28 novembre 2000 e 12 aprile 2001) ai soli fini della partecipazione ai pubblici concorsi, allorquando risulti espressamente previsto e riconosciuto il requisito di equipollenza.