I casi di sostituzione del titolare di farmacia sono previsti dall’art.11 della L.362/91 che testualmente recita:
- Il titolare della farmacia ha la responsabilità del regolare esercizio e della gestione dei beni patrimoniali della farmacia.
- L'unità sanitaria locale competente per territorio autorizza, a seguito di motivata domanda del titolare della farmacia, la sostituzione temporanea con altro farmacista iscritto all'ordine dei farmacisti nella conduzione professionale della farmacia:
a ) per infermità;
b ) per gravi motivi di famiglia;
c ) per gravidanza, parto ed allattamento, nei termini e con le condizioni di cui alle norme sulla tutela della maternità;
d ) a seguito di adozione di minori e di affidamento familiare per i nove mesi successivi all'effettivo ingresso del minore nella famiglia;
e) per servizio militare;
f ) per chiamata a funzioni pubbliche elettive o per incarichi sindacali elettivi a livello nazionale
g ) per ferie. - Nel caso previsto dalla lettera a ) del comma 2 l'unità sanitaria locale competente per territorio, trascorsi tre mesi di malattia, ha facoltà di sottoporre il farmacista a visita medica, a seguito della quale viene fissata la data di riassunzione della gestione della farmacia.
- La durata complessiva della sostituzione per infermità non può superare un periodo continuativo di cinque anni, ovvero di sei anni per un decennio.
- Due periodi di sostituzione temporanea agli effetti del periodo massimo previsto dal comma 4 non si sommano quando tra essi intercorre un periodo di gestione personale superiore ad un mese.
- La durata della sostituzione per gravi motivi di famiglia non può superare un periodo di tre mesi in un anno
- É in facoltà del titolare della farmacia conferire al sostituto la conduzione economica.