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Si comunica che, in data 22 settembre 2017, il Ministro della Salute, On. Beatrice Lorenzin, ha firmato il decreto recante la nuova Tariffa Nazionale per la vendita al pubblico dei medicinali.

 

Il testo è frutto del lavoro svolto dal Tavolo tecnico istituito presso il Ministero, su richiesta della Federazione e delle altre organizzazioni di settore (ASFI, ASSOFARM, FARMACIE UNITE, FEDERFARMA, SIFAP ed UTIFAR), finalizzato all’aggiornamento organico e complessivo degli importi della “Tariffa Nazionale dei Medicinali”, ormai inadeguata a retribuire l’attività galenica nelle farmacie di comunità.

La Tariffa attualmente vigente risale, infatti, al 1993 e la Federazione, in questo lungo periodo, ha reiteratamente presentato richieste ufficiali di aggiornamento, tenuto conto anche di quanto previsto dall’art. 125 del R.D. 1265/1934, che fissa tale aggiornamento con cadenza almeno biennale.

Quest’Ordine esprime, quindi, il proprio apprezzamento per l’importante risultato raggiunto, trattandosi di un intervento atteso dai farmacisti italiani e che valorizza l’attività di allestimento delle preparazioni galeniche, che rappresenta uno degli aspetti fondamentali della professione.

Il nuovo decreto, dopo la firma del Ministro, dovrà passare al vaglio della Corte dei Conti per poi essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale ed entrare in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione.

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In attesa dell’emanazione definitiva del decreto, si riepilogano di seguito i principali criteri utilizzati per l’individuazione del nuovo metodo di determinazione del prezzo delle preparazioni galeniche.

La nuova Tariffa – che si applicherà ai medicinali ad uso umano e veterinario preparati estemporaneamente ed eseguiti integralmente in farmacia (ad eccezione di quelle eseguite in multipli) – prevede che il prezzo di vendita al pubblico dei medicinali sarà formato:

  1. dall’importo delle sostanze impiegate di cui all’Allegato A del decreto (“Tabella dei prezzi delle sostanze”) aggiornato sulla base degli attuali prezzi di listino, o per le sostanze non comprese in detto allegato, dall’applicazione del prezzo di acquisto, mantenendo traccia della relativa documentazione di acquisto (pertanto, non si dovrà più procedere a raddoppiare il prezzo della sostanza);
  2. dall’importo indicato nell’Allegato B (“Tabella dei costi di preparazione”) attualizzato sulla base delle forme farmaceutiche presenti nella Farmacopea Ufficiale, che tiene conto altresì dei tempi necessari per l’allestimento delle stesse;
  3. dall’incremento del 40% sui costi di preparazione previsti dal suddetto Allegato B al fine di compensare gli oneri connessi alle attività generali, preliminari e successive all’allestimento della preparazione;
  4. dall’eventuale supplemento di 2,50 euro previsto per l’allestimento di preparazioni contenenti sostanze pericolose per la salute umana, stupefacenti o dopanti, in considerazione delle specifiche normative e adempimenti da rispettare per l’allestimento delle stesse;
  5. dal costo del recipiente.

Il decreto stabilisce che i prezzi così determinati non possano essere incrementati in alcun caso.

A tal proposito, si rammenta che, in base a quanto previsto dalla normativa vigente, sui medicinali galenici allestiti in farmacia e pagati interamente dal paziente è praticabile lo sconto, purché sia applicato a tutti gli acquirenti e ne sia data adeguata informazione alla clientela.

Sono stati, inoltre modificati, i diritti addizionali di chiamata notturna, prevedendo per le farmacie urbane e rurali non sussidiate un importo di 7,50 euro e per le farmacie rurali sussidiate un importo di 10,00 euro. Il diritto addizionale di chiamata diurna è stato mantenuto esclusivamente per le farmacie rurali sussidiate e quantificato in 4, 00 euro. Tali diritti addizionali sono dovuti soltanto quando la farmacia effettua servizio a “battenti chiusi” o “a chiamata”.

È stata confermata la percentuale del 16% dello sconto agli enti pubblici o privati aventi finalità di assistenza e beneficenza tenuti alla dispensazione dei medicinali agli aventi diritto, escluso comunque il Servizio Sanitario Nazionale. Da tale sconto sono esclusi i supplementi previsti per l’allestimento di specifiche preparazioni, i diritti addizionali ed il costo del recipiente.

Il decreto prevede, infine, che il titolare o il direttore della farmacia debba aver cura che nella stessa sia conservata, anche in formato elettronico, una copia della Tariffa, che deve essere resa visibile a chiunque ne faccia richiesta. Tale ultima misura, proposta dalla Federazione degli Ordini e accolta dal Dicastero, si inquadra nell’ambito del processo di digitalizzazione oggi in atto e rappresenta un’importante semplificazione nella gestione amministrativa della farmacia.

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Sarà cura dello scrivente fornire tempestivamente ogni utile informazioni in merito al prosieguo dell’iter del decreto e alla relativa pubblicazione dello stesso nella Gazzetta Ufficiale ai fini della definitiva entrata in vigore.

Si allegano alla presente i comunicati stampa diramati in data 22 settembre 2017 dal Ministero della Salute e congiuntamente dalla Federazione e dalla Federfarma (all. 1 e 2).

 

Cordiali saluti.

 

IL PRESIDENTE

 Sen. Dott. Luigi D’Ambrosio Lettieri

 

   

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