Registro carico scarico stupefacenti e documentazione
È stato ridotto a due anni il termine di conservazione del registro di carico e scarico stupefacenti, armonizzandolo pertanto con quello delle ricette; considerato che il registro va corredato dai documenti giustificativi delle movimentazioni, si può ritenere altresì che i buoni acquisto, le richieste in triplice copia, i verbali di distruzione, ecc. possano essere conservati per lo stesso lasso di tempo del registro.
È stato inoltre previsto che le movimentazioni possano essere registrate nel termine di 48 ore dalla movimentazione stessa (e non più contestualmente come previsto dalla vecchia normativa).
Si sottolinea che la mancata registrazione entro i termini previsti prevede una sanzione penale. Inoltre, nel caso di consegne frazionate che prevedono movimentazioni in entrata ed uscita, è obbligatoria la coerenza temporale nelle registrazioni.
Sempre per ragioni di omogeneità, è stato stabilito anche per le aziende autorizzate al commercio all'ingrosso l’obbligo di registrare la movimentazione esclusivamente dei medicinali stupefacenti di cui alla Tabella II, sez. A, B e C, nello stesso termine.
Al fine di eliminare l’eccessiva rigidità che discendeva dalla previsione di un numero prestabilito di pagine del registro di entrata e uscita stupefacenti, che, nei fatti, per alcuni operatori del settore poteva risultare eccessivo (per esempio, farmacie che hanno movimentazione di stupefacenti non considerevole), mentre per altri insufficiente (per esempio, i grossisti), è stata introdotta la possibilità per ciascuno di adeguare il numero delle pagine del registro alle proprie effettive esigenze.