Attività galenica come strategia di contrasto alla carenza di medicinali:

QUESTIONARIO FOFI-SIFAP

per il censimento delle farmacie che allestiscono preparati.

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QUALI SONO LE MODALITA’ PER L’APERTURA DI UN DISPENSARIO STAGIONALE?

In ottemperanza a quanto disposto dal 2° comma dell’art.6 della L.362/91nelle stazioni di soggiorno, di cura e di turismo, nonché nelle altre località climatiche, balneari o termali o comunque di interesse turistico…con popolazione non superiore a 12.500 abitanti, le regioni … possono autorizzare, in aggiunta alle farmacie esistenti … l’apertura stagionale di dispensari farmaceutici …” .

Sia la Giunta Comunale, nel caso di prima istanza d’istituzione di un dispensario farmaceutico stagionale, sia il Sindaco del Comune interessato, chiedono l’apertura del dispensario farmaceutico per una specifica località nel proprio territorio. Tale richiesta deve riferirsi specificatamente ad una località di rilevanza turistica riconosciuta anche solo di fatto e deve riportare l’identificazione della popolazione ivi residente (non più di 12.500 abitanti) deve inoltre riportare l’esistenza di strutture alberghiere, camping, alloggi privati ecc. che determinano l’incremento del flusso turistico.
Il Sindaco ricevuta l’autorizzazione all’istituzione del dispensario da parte della Regione, ai sensi dell’at. 14 della legge regionale n. 36/84, adotterà il relativo decreto autorizzativo alla gestione del dispensario.

Il dispensario verrà affidato in gestione al titolare più vicino in zona di pertinenza (inteso come ambito territoriale e non locale). Nel caso di rinuncia del farmacista più vicino alla zona turistica, l’affidamento alla gestione del relativo esercizio, potrà essere affidata dal Sindaco con ricorso ad avviso pubblico aperto a tutti i farmacisti limitrofi alla località interessata.

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