Anche a seguito di quesiti posti a quest’Ordine, si rende opportuno ricordare quanto le vigenti disposizioni di legge stabiliscono in materia di insegne luminose di farmacia.

 

In proposito si evidenzia preliminarmente che:

  1. L’art. 2598 del Codice Civile, nel richiamare il contenuto dell’art. 2564, riconosce il diritto di uso esclusivo all’utilizzo dell’«insegna», quale elemento distintivo di uno specifico locale in cui si esercita una determinata attività;
  2. L’art. 5 del D.L.vo 3 ottobre 2009 n. 153, inoltre, stabilisce che “Al fine di consentire ai cittadini un’immediata identificazione delle farmacie operanti nell’ambito del Servizio sanitario nazionale, l’uso della denominazione «farmacia» e della «croce di colore verde», su qualsiasi supporto cartaceo, elettronico o di altro tipo, è riservato alle farmacie aperte al pubblico e alle farmacie ospedaliere.”

La legge regionale n. 5 del 18 febbraio 2014 recante: “Disciplina dei turni e degli orari del Servizio pubblico farmaceutico territoriale” in materia di insegne prevede che:

  • che “Ogni farmacia deve […] dotarsi di una «insegna» idonea all’individuazione dell’esercizio da parte dell’utente” - art.10 comma 6 -
  • che “La farmacia aperta per turno di servizio, sia obbligatorio che volontario, deve avere una «insegna» illuminata nelle ore serali e notturne […]” - art.1 comma 4 -
  • che “Le «insegne» luminose delle farmacie non in servizio devono rimanere spente” - art.1 comma 5 -

Le predette disposizioni di legge sono da applicarsi alle denominazioni e ai simboli che possano consentire ai cittadini una immediata ed inequivocabile identificazione della farmacia, quali la «croce di colore verde» e la «scritta luminosa farmacia» che in caso di «farmacie non in servizio» dovrà risultare spenta e comunque non presente o non illuminata «su qualsiasi supporto […] elettronico o di altro tipo».

Si evidenzia infine che la succitata Legge Regionale all’art. 13 comma 1 lett. a prevede, in caso di violazione delle disposizioni di cui all’articolo 1, commi 4 e 5, la sanzione pecuniaria di € 500,00 salvo che il caso non costituisca più grave reato, e che la medesima violazione forma oggetto di procedimento disciplinare ai sensi del comma 5 art. 37 del Codice Deontologico.

Nel raccomandare la corretta applicazione delle norme in parola, si invitano i titolari e i direttori di farmacia ad osservare con scrupolosità le presenti disposizioni che vengono diramate al fine di garantire un accesso efficiente e corretto al servizio farmaceutico, dovendosi evitare equivoci e disagi all’utenza.

Distinti saluti.



Il Presidente
Sen. Dott. Luigi D’Ambrosio Lettieri

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