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Si informa che il Tar Sardegna, con la sentenza n. 1223 del 22 dicembre 2015 (All. 1), si è pronunciato sull’obbligo di revisione del numero delle farmacie del Comune contenuto nell’art. 2 della L. 475/1968 – come sostituito dall’art. 11, comma 1 lett. C) del D.L. n. 1/2012, convertito con modifiche dalla L. n. 27/2012.

La questione riguardava un ricorso presentato da alcuni farmacisti che richiedevano la soppressione della nuova sede farmaceutica - istituita nel 2012 ed inserita nel concorso straordinario ma non ancora attiva – per la mancata sussistenza del requisito del quorum demografico di cui all’art. 1 della L. n. 475/1968.

I giudici aditi hanno condannato l’amministrazione comunale ad adottare il provvedimento di revisione delle sedi farmaceutiche sulla base del suindicato D.L. n. 1/2012 e dei dati ISTAT della popolazione, riservando altresì la nomina di un commissario ad acta nel caso di perdurante inerzia dell’amministrazione.

In particolare, nella citata sentenza, il Tar ha sostenuto che non costituisce una “scelta del Comune provvedere alla revisione periodica biennale. L’Amministrazione locale è tenuta a provvedere alla (nuova) determinazione delle sedi farmaceutiche congrua e aggiornata, a cadenza biennale, in base ai dati ISTAT del 31.12 dell’anno precedente, disponendo, per l’effetto nuove istituzioni o soppressioni di sede”.

Il Collegio ha altresì precisato che il bando del 2013 - con cui era stato indetto il concorso straordinario e che contiene la nuova sede istituita dal Comune – “è suscettibile di modificazioni a seguito delle decisioni comunali assunte e che si debbono assumere” e che non possono essere assegnate le sedi divenute “soprannumerarie fra l’emanazione della lex specialis e l’approvazione della graduatoria definitiva” per il venir meno del rapporto minimo fra numero di sedi ed abitanti.

Infine, la sentenza ha ribadito il principio secondo il quale ciascun titolare di farmacia è titolare di un interesse legittimo volto alla corretta determinazione del numero degli esercizi farmaceutici in ambito comunale e, richiamando l’orientamento giurisprudenziale consolidato, ha riconosciuto la loro legittimazione ad impugnare, non solo l’istituzione di nuove sedi farmaceutiche ma anche “il mancato esercizio del potere-dovere di ridurre il numero delle sedi farmaceutiche, qualora vi siano i presupposti per provvedere in tal senso”.

Con specifico riferimento alla questione relativa allo stralcio delle sedi soprannumerarie dal concorso straordinario, si tratta della prima pronuncia giurisprudenziale che assume una posizione di tal genere, tuttavia, si segnala che, essendo una sentenza di primo grado, potrebbe essere proposto appello avverso la stessa presso il Consiglio di Stato.

 

Cordiali saluti

 

Il Presidente

Sen. Dr. Luigi D’Ambrosio Lettieri

 

 

 

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