Si segnala che, nella Gazzetta Ufficiale del 22 marzo u.s., è stato pubblicato il D.L. 41/2021, contenente disposizioni urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19 (CLICCA QUI).
Il decreto è in vigore dal 23 marzo 2021 ed è suddiviso in cinque titoli, contenenti disposizioni in materia di lavoro, misure in materia di sicurezza e salute, enti territoriali e altre disposizioni urgenti.
Per quanto di interesse, si segnalano le seguenti disposizioni.
SALUTE E SICUREZZA Con riferimento agli aspetti riguardanti la salute e la sicurezza, in via preliminare, si evidenzia che l’art. 20 prevede, in via straordinaria e sperimentale per il corrente anno, il coinvolgimento nella campagna vaccinale antiCOVID-19 dei farmacisti che operano nelle farmacie aperte al pubblico. Si tratta di una scelta che valorizza la rete capillare delle farmacie e la professionalità dei farmacisti che sono parte integrante del SSN, in sinergia con medici, infermieri e tutti gli operatori sanitari. I Farmacisti in indirizzo sono sollecitati a considerare che il carattere sperimentale della disposizione consentirà di acquisire utili elementi da valutare in vista di un ordinario coinvolgimento dei farmacisti nelle campagne vaccinali. |
Il comma 2, lett. h), dell’art. 20 riscrive interamente il comma 471 dell’articolo 1 della Legge di Bilancio 2021 (clicca qui). Le principali novità della nuova formulazione normativa riguardano i seguenti aspetti
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Ai sensi della nuova disposizione, dunque, i farmacisti, opportunamente formati e previa acquisizione del consenso, avranno la possibilità di effettuare nelle farmacie aperte al pubblico, senza la supervisione dei medici, in via sperimentale solo per il 2021, le vaccinazioni contro il SARS-CoV2.
Tale possibilità è ammessa previa stipulazione di specifici accordi tra il Ministero della salute, le Regioni e le organizzazioni sindacali rappresentative delle farmacie, sentito il competente Ordine professionale, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ai suddetti accordi è affidata, altresì:
- la disciplina delle modalità di presentazione del consenso informato;
- degli aspetti relativi ai requisiti minimi strutturali dei locali per la somministrazione dei vaccini;
- la definizione delle opportune misure per garantire la sicurezza degli assistiti.
I farmacisti sono, inoltre, tenuti a trasmettere, senza ritardo e con modalità telematiche sicure, i dati relativi alle vaccinazioni effettuate alla Regione o alla Provincia autonoma di riferimento, attenendosi alle indicazioni tecniche fornite da queste ultime anche attraverso il Sistema Tessera Sanitaria.
La somministrazione dei vaccini da parte dei farmacisti sarà remunerata nell’ambito delle risorse già stanziate per la sperimentazione della Farmacia dei servizi.
Per quanto riguarda la formazione dei farmacisti, il novellato comma 471 della stessa Legge di Bilancio 2021 rinvia espressamente al comma 465 (clicca qui) della stessa Legge di Bilancio che, ai fini della formazione degli operatori sanitari coinvolti nelle attività di somministrazione dei vaccini contro il SARS-CoV-2, affida all’Istituto Superiore di Sanità l’organizzazione di appositi corsi in modalità di formazione a distanza, riconosciuti anche come crediti ai fini ECM.
IMPORTANTE |
Si evidenzia che è già disponibile un corso formativo organizzato dall’ISS a cui possono accedere anche i farmacisti, attraverso l’uso di apposite credenziali e seguendo una specifica procedura (CLICCA QUI). |
Si ritiene opportuno precisare che, sulla base della normativa vigente, il corso che abilita il farmacista all’avvio delle attività vaccinali in farmacia è quello realizzato dall’ISS. Eventuali ulteriori corsi ECM – quali, in particolare, quello opportunamente organizzato dall’UTIFAR – sono utili a completare ed arricchire il percorso formativo individuale, ma devono in ogni caso essere affiancati a quello dell’Istituto.
A tal proposito, si segnala che la Federazione, con nota in data 22 marzo u.s., ha chiesto all’ISS di prolungare la durata del corso, attualmente fissata al 15 aprile p.v., fino al 31 dicembre p.v., al fine di agevolare la più estesa partecipazione dei farmacisti.
Con riferimento al corso dell’ISS, la Federazione ha rappresentato all’Istituto stesso l’opportunità di integrare i relativi contenuti sulla base di specifiche esigenze che possano essere utili per una più efficace qualificazione formativa dei farmacisti e in tal senso sono in corso le conseguenti interlocuzioni istituzionali, all’esito delle quali si fa riserva di fornire aggiornamenti.
In via riepilogativa, si segnalano di seguito gli step operativi e procedurali per l’avvio delle attività vaccinali in farmacia:
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Alla luce dei nuovi compiti professionali previsti dalla normativa in esame, la FOFI è intervenuta nuovamente per sollecitare la ripresa delle trattative sindacali per il rinnovo del contratto collettivo nazionale per i collaboratori di farmacia, richiedendo in particolare che sia previsto un inquadramento nel comparto sanitario per i farmacisti dipendenti. A tal proposito, Federfarma ha manifestato la propria disponibilità a riattivare il confronto sindacale.
Al fine di rafforzare strutturalmente la resilienza, la prossimità e la tempestività di risposta del Servizio sanitario nazionale alle patologie infettive emergenti e ad altre emergenze sanitarie, nonché l'attività di somministrazione di vaccini da SARS-CoV-2, l’art. 20, comma 2, lett. h), del decreto legge in esame ha previsto, altresì, l’introduzione, in via sperimentale per gli anni 2021 e 2022, di una remunerazione aggiuntiva in favore delle farmacie per il rimborso dei farmaci erogati in regime di SSN, nei limiti dell’importo pari 50 milioni di euro per l'anno 2021 e a 150 milioni di euro per l’anno 2022. Tali risorse saranno messe a disposizione delle Regioni con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente Stato-Regioni, che dovrà essere emanato entro il 21 giugno p.v..
Sono, altresì, previste le seguenti misure:
- un ulteriore finanziamento di 2,1 miliardi di euro per l’acquisto di vaccini e di 700 milioni di euro per l’acquisto di altri farmaci anti-COVID;
- uno stanziamento di 345 milioni di euro per il coinvolgimento nella campagna vaccinale di medici di medicina generale, medici specialisti ambulatoriali convenzionati interni, pediatri di libera scelta, odontoiatri, nonché medici di continuità assistenziale, dell'emergenza sanitaria territoriale e della medicina dei servizi, qualora sia necessario integrare le disponibilità dei medici di medicina generale per soddisfare le esigenze di somministrazione;
- la specificazione che i medici specializzandi possano essere arruolati fin dal primo anno di corso per effettuare le vaccinazioni al di fuori dell'orario dedicato alla formazione specialistica e in deroga alle incompatibilità previste dai contratti di formazione specialistica;
- la possibilità che aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale ricorrano allo svolgimento di prestazioni aggiuntive da parte di medici, infermieri e assistenti sanitari dipendenti, anche in deroga ai limiti vigenti in materia di spesa per il personale;
- nuove risorse per il Commissario straordinario per l’emergenza Covid19 e per la logistica della campagna vaccinale;
- fondi per la produzione di vaccini in Italia;
- un sostegno al personale medico e sanitario, compreso quello militare;
- una proroga dell’uso dei Covid Hospital per cui è autorizzata, per l’anno 2021, l’ulteriore spesa di 51,6 milioni di euro;
- l’introduzione del comma 464-bis nella Legge di Bilancio 2021, che stabilisce che al personale infermieristico del SSN che aderisce all’attività di somministrazione dei vaccini contro il SARS-CoV-2 al di fuori dell’orario servizio non si applichino le incompatibilità esclusivamente per lo svolgimento dell'attività vaccinale stessa;
- il rimborso delle spese sostenute dalle Regioni e dalle Province autonome durante il 2020 per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e altri beni sanitari inerenti all’emergenza;
- l’introduzione dei commi 5-bis e 5-ter all’articolo 3 del D.L. 2/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge 29/2021, che consentono l’utilizzo del sistema Tessera Sanitaria (TS) da parte delle farmacie territoriali, dei medici convenzionati con il SSN e degli altri operatori sanitari che effettuano le attività di prenotazione e somministrazione per garantire la circolarità sul territorio nazionale delle prenotazioni e somministrazioni dei vaccini e dei relativi controlli di univocità; il Sistema Tessera Sanitaria acquisisce, altresì, dall'Anagrafe Nazionale Vaccini le informazioni su base individuale inerenti alle somministrazioni e rende disponibile alle Regioni e Province autonome, nonché alla piattaforma nazionale di cui al citato articolo 3 del D.L. 2/2021, un servizio di verifica dell’avvenuta somministrazione per i singoli assistiti, per assicurare l’appropriatezza di una successiva somministrazione ai medesimi; si rammenta che la suddetta piattaforma è stata istituita per agevolare le attività di distribuzione delle dosi vaccinali, dei dispositivi e degli altri materiali di supporto alla somministrazione, nonché il relativo tracciamento.
LAVORO E CONTRASTO ALLA POVERTÀ
Il blocco dei licenziamenti viene prorogato fino al 30 giugno 2021 per i lavoratori delle aziende che dispongono di Cassa integrazione ordinaria e Cassa integrazione straordinaria e fino al 31 ottobre 2021, nonché per i lavoratori delle aziende coperte da strumenti in deroga.
E’ stata prorogata anche la cassa integrazione in deroga e assegno ordinario legati all’emergenza «Covid» per tutto il 2021. Nella causale si potrà indicare fino alla fine dell'anno la causale "Covid-19". Le aziende con Cassa integrazione ordinaria possono chiedere 13 settimane, comprese tra il primo aprile e il 30 giugno 2021, indicando nella causale “Covid”, senza contributo addizionale. Viene rifinanziato il Fondo sociale per occupazione e formazione. Fino alla fine del 2021, per avere diritto alla Naspi (Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego), non sarà necessario aver accumulato almeno 30 giorni lavorativi negli ultimi 12 mesi. Con riferimento ai contratti a tempo determinato, ferma restando la durata massima complessiva di ventiquattro mesi, è prevista la possibilità, fino al 31 dicembre 2021, di rinnovare o prorogare i contratti a tempo determinato senza indicazione della causale, fino a un periodo massimo di dodici mesi e per una sola volta. Per i lavoratori fragili il periodo di assenza dal servizio sarà ancora equiparato al ricovero ospedaliero per i dipendenti pubblici e privati in condizione di fragilità fino al 30 giugno 2021. Tale assenza non verrà computata nel periodo di comporto. Sono previste anche agevolazioni fiscali per chi assumerà i lavoratori fragili. Sono stanziati, inoltre, 1 miliardo per il rifinanziamento del Reddito di Cittadinanza e 1,5 miliardi di euro per l’estensione del Reddito di emergenza, con 3 nuove mensilità.
SOSTEGNO ALLE IMPRESE E AI PROFESSIONISTI
Si prevede un contributo a fondo perduto per i soggetti titolari di partita IVA che svolgono attività d’impresa, arte o professione, nonché per gli enti non commerciali e del terzo settore, senza più alcuna limitazione settoriale o vincolo di classificazione delle attività economiche interessate (eliminato il codice ATECO). Potranno presentare richiesta per tali sostegni i soggetti che abbiano subito perdite di fatturato, tra il 2019 e il 2020, pari ad almeno il 30 per cento, calcolato sul valore medio mensile. Il nuovo meccanismo ammette le imprese con ricavi fino a 10 milioni di euro, a fronte del precedente limite di 5 milioni di euro. L’importo del contributo a fondo perduto sarà determinato in percentuale rispetto alla differenza di fatturato rilevata, come segue:
- 60 per cento per i soggetti con ricavi e compensi non superiori a 100mila euro;
- 50 per cento per i soggetti con ricavi o compensi da 100 mila a 400mila euro;
- 40 per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400mila euro e fino a 1 milione di euro;
- 30 per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione e fino a 5 milioni di euro;
- 20 per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 5 milioni e fino a 10 milioni di euro.
Il requisito relativo al calo del fatturato non è richiesto per i soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019. In ogni caso, tale importo non potrà essere inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per gli altri soggetti e non potrà essere superiore a 150 mila euro. Il contributo potrà essere erogato tramite bonifico bancario direttamente sul conto corrente intestato al beneficiario o come credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione. Le modalità di effettuazione della richiesta, il suo contenuto e i termini di presentazione della stessa saranno definiti con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate. Restano esclusi dal contributo i soggetti la cui attività risulti cessata al 23 marzo 2021 (data di entrata in vigore del decreto), i soggetti che hanno attivato la partita IVA dopo l’entrata in vigore del decreto, gli enti pubblici di cui all’art. 74 del TUIR e gli intermediari finanziari e società di partecipazione di cui all’art. 162-bis del TUIR. Il comma 10 dell’articolo 1 del decreto interviene sul comma 1 dell’art. 4 del D.Lgs. n. 127/2015, modificato, da ultimo, dall’art. 1, comma 1106, della legge di Bilancio 2021 (legge n. 178/2020), posticipando alle operazioni IVA effettuate dal 1° luglio 2021 il termine a partire dal quale saranno messi a disposizione dei contribuenti i registri Iva precompilati e le liquidazioni periodiche Iva precompilate. Le bozze della dichiarazione annuale Iva, oltre alle bozze dei registri IVA e delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA, saranno messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate a partire dalle operazioni Iva effettuate dal 1° gennaio 2022. Il decreto dispone, inoltre, un incremento, pari a 1.500 milioni di euro, della dotazione finanziaria inziale del Fondo per l’esonero dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti, che abbiano percepito nel periodo d’imposta 2019 un reddito complessivo non superiore a 50.000 euro e abbiano subito un calo del fatturato o dei corrispettivi nell'anno 2020 non inferiore al 33 per cento rispetto a quelli dell'anno 2019 - articolo 1, comma 20, della legge n. 178/2020. I beneficiari del presente esonero sono i lavoratori autonomi e i liberi professionisti iscritti alla gestione separata dell’Inps, agli Enti di previdenza privati e privatizzati e coloro che sono iscritti alle gestioni speciali dell’Ago (assicurazione generale obbligatoria).
MISURE FISCALI
Il comma 4 sempre dell’art. 4 prevede la cancellazione automatica dei debiti di importo residuo fino a 5.000 euro (comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni) risultanti da singoli carichi affidati agli adenti della riscossione dal 2000 al 2010 (anche se ricompresi nelle varie forme di rottamazione): - alle persone fisiche che hanno percepito, nell’anno d’imposta 2019, un reddito imponibile fino a 30.000 euro; - ai soggetti diversi dalle persone fisiche che hanno percepito, nel periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2019, un reddito imponibile fino a 30.000 euro. L’art. 5 prevede la possibilità di definire in via agevolata le somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni relative ai periodi di imposta 2017 e 2018. La misura interessa i soggetti con partita IVA attiva al 23 marzo 2021 (data di entrata in vigore del decreto) che hanno subito una riduzione maggiore del 30% del volume d’affari dell’anno 2020 rispetto al volume d’affari dell’anno precedente.
È prorogata al 30 aprile 2021 anche la sospensione delle attività di riscossione coattiva. Il comma 16 dell’articolo 5 prevede invece che il processo di conservazione dei documenti informatici del 2019 (fatture elettroniche o altri documenti fiscali) debba avvenire massimo entro il 10 giugno 2021.
È previsto, infine, il differimento di alcune scadenze con effetti esclusivamente per l’anno 2021. In particolare, i commi 19 e 20 dell’articolo 5 stabiliscono che il termine per l’invio da parte dei sostituti delle certificazioni uniche viene spostato al 31 marzo 2021 e con esso il termine per la scelta da parte del sostituto del soggetto per il tramite del quale sono rese disponibili le comunicazioni del risultato finale delle dichiarazioni.
Il comma 20 differisce al 31 marzo 2021 il termine entro cui i sostituti d’imposta devono consegnare le certificazioni uniche agli interessati. Il comma 21 stabilisce che la trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate, da parte dei soggetti terzi, dei dati relativi a oneri e spese sostenuti dai contribuenti nell’anno precedente, delle spese sanitarie rimborsate, nonché degli altri dati riguardanti deduzioni o detrazioni, con scadenza al 16 marzo, è effettuata entro il 31 marzo 2021. Il comma 22 sposta al 10 maggio 2021 il termine entro cui l’Agenzia delle entrate mette a disposizione dei contribuenti la dichiarazione dei redditi precompilata.
Sarà cura di quest’Ordine fornire ogni utile aggiornamento sull’iter di conversione del decreto.
Cordiali saluti.
Il Presidente Sen. Dott. Luigi D’ambrosio Lettieri
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