In risposta ai numerosi quesiti pervenuti all’Ordine a seguito della pubblicazione della D.G.R. n. 2159 del 9 dicembre 2015, recante “Approvazione elenco sedi farmaceutiche di cui alla L. 27/2012 art.11 - Primo interpello”, si ritiene utile fornire le seguenti risposte:
- QUANDO RASSEGNARE LE DIMISSIONI DAL POSTO DI LAVORO?
- Per il vincitore persona fisica che abbia un rapporto di dipendenza pubblica, I' art. 13, comma 2, della L. 47511968 prevede che "il dipendente dello Stato o di un ente pubblico, qualora a seguito di pubblico concorso accetti la farmacia assegnatagli, dovrà dimettersi dal precedente impiego e l'autorizzazione alla farmacia sarò rilasciata dopo che sia intervenuto il provvedimento di accettazione delle dimissioni".
- Per quanto attiene al vincitore persona fisica lavoratore privato, non esiste una specifica disposizione normativa di riferimento, tuttavia, appare evidente che sussista un'incompatibilità di fatto fra il rapporto di lavoro privato e la titolarità della farmacia della quale il titolare avrebbe la responsabilità della conduzione professionale ed economica.
- Con riferimento ai vincitori in forma associata, lavoratori pubblici o privati, si segnala che I'art. 8 della L.362/1991 stabilisce che la partecipazione alle società titolari di farmacia è incompatibile con:
- con qualsiasi altra attività esplicata nel settore della produzione, intermediazione e informazione scientifica del farmaco;
- con la posizione di titolare, gestore provvisorio, direttore o collaboratore di alta farmacia;
- con qualsiasi rapporto di lavoro pubblico e privato.
Pertanto, prevedendo la norma un'incompatibilità con la partecipazione alle suddette società, può desumersi che tale incompatibilità sorga al momento della costituzione della stessa società.
In ogni caso, in considerazione della rilevanza della materia e della specificità delle situazioni individuali che potrebbero determinarsi, si rappresenta che sarebbe opportuno verificare direttamente con la Regione, che sta procedendo all'interpello, i sopra indicati orientamenti interpretativi.
- INCOMPATIBILITA’
- Riguardo al profilo delle incompatibilità, si ricorda, che I'art. 13, comma 1, della L.47511968 prevede che il titolare di una farmacia ed il direttore responsabile non possono ricoprire posti di ruolo nell'amministrazione dello Stato, compresi quelli di assistente e titolare di cattedra universitaria, e di enti locali o comunque pubblici, né esercitare la professione di informatore scientifico.
- Si evidenzia, che non sussiste alcuna incompatibilità tra la titolarità di una farmacia e la proprietà di una parafarmacia, nominando un collaboratore quale farmacista responsabile di quest'ultima; non è, pertanto, preclusa una presenza saltuaria del titolare, che, tuttavia, come già evidenziato, ha la responsabilità della conduzione professionale ed economica della farmacia allo stesso assegnata.
Quest’Ordine nel restare a disposizione degli iscritti si riserva di tornare sull’argomento per ulteriori ed eventuali chiarimenti.
Distinti saluti.
Il Presidente
Sen. Dott. Luigi D’Ambrosio Lettieri