SOMMARIO
- DIVIETO DI PRESCRIZIONE E DI ESECUZIONE DI PREPARAZIONI MAGISTRALI A SCOPO DIMAGRANTE CONTENENTI IL PRINCIPIO ATTIVO PSEUDOEFEDRINA DM 28.07.2020
- INDENNITÀ PER I LAVORATORI AUTONOMI E LIBERI PROFESSIONISTI ISCRITTI AGLI ENTI DI DIRITTO PRIVATO DI PREVIDENZA OBBLIGATORIA ART. 13 DL n. 104 del 14 agosto 2020 Decreto interministeriale 29 maggio - 2020 – EROGAZIONE MESE DI MAGGIO 2020
- CORONAVIRUS: ORDINANZA DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE N. 693 DEL 17 AGOSTO 2020- SOSTEGNO AI PARENTI DEI SANITARI DECEDUTI
- CORONAVIRUS: CIRCOLARE 25/E AGENZIA DELLE ENTRATE- CHIARIMENTI SU D.L. 34/2020, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 77/2020 (DECRETO RILANCIO)
1 - DM 28.7.2020 – Divieto di prescrizione e di esecuzione di preparazioni magistrali a scopo dimagrante contenenti il principio attivo pseudoefedrina
Si fa seguito alla NEWS n. 64 del 13 luglio 2020 e alle precedenti in materia di preparazioni magistrali dimagranti, per segnalare che con decreto 28 luglio 2020 - pubblicato nella G.U. dell’11.8.2020 ed in vigore dalla medesima data (cfr all. 1) - il Ministero della Salute ha disposto il divieto, per i medici di prescrivere e per i farmacisti di eseguire preparazioni magistrali, nell'obesità o a scopo dimagrante, contenenti il principio attivo della pseudoefedrina.
In proposito, si rammenta che, prima dell’emanazione del provvedimento in oggetto, erano consentite preparazioni di pseudoefedrina con quantitativi non superiori a 2.400 mg per ricetta (cfr DM 27.7.2017 – News n. 53 del 24.8.2017).
Come evidenziato nelle premesse del decreto 28 luglio 2020, tenuto conto del parere reso dalla sezione V del Consiglio superiore di sanità del 9 giugno 2020 - che ha proposto “l'emanazione di un provvedimento che disponga il divieto di prescrizione della pseudoefedrina, anche sotto forma di preparazioni galeniche, nell'obesità o a scopo dimagrante, fino a quando non verranno effettuati e condivisi con la comunità scientifica nuovi studi clinici controllati in grado di definire in maniera netta il profilo rischio beneficio della pseudoefedrina” – il Ministero ha ora ravvisato la necessità di emanare, a tutela della salute pubblica, un provvedimento cautelativo urgente che dispone l'immediato divieto di prescrizione e di allestimento di preparazioni magistrali contenenti la sostanza pseudoefedrina, a scopo dimagrante, in quanto ritenuto pericoloso per la salute pubblica.
Si ribadisce ancora una volta, a tutela della salute pubblica, l’importanza al rispetto, da parte di tutti i farmacisti, ad osservare i limiti previsti dalla normativa per l’allestimento delle preparazioni a scopo dimagrante.
2 - Indennità per i lavoratori autonomi e liberi professionisti iscritti agli Enti di diritto privato di previdenza obbligatoria art. 13 DL n. 104 del 14 agosto 2020 – Decreto interministeriale 29 maggio 2020 - EROGAZIONE MESE DI MAGGIO 2020
L'art. 78 del Decreto Legge n. 34/2020 "decreto rilancio" (convertito con modificazioni dalla I. n. 77/2020) ha previsto l'erogazione, anche per i mesi di aprile e maggio, dell'indennità per COVID-19 a favore dei professionisti iscritti agli Enti di previdenza privati e privatizzati, dunque anche a favore dei farmacisti.
In attuazione di quanto previsto, l'art. 13 del Decreto Legge n. 104 del 14 agosto 2020 ha disposto, per il mese di maggio, l'erogazione dell’indennità aumentandone l'importo da 600 a 1.000 euro
Anche per questa fase di liquidazione dell'indennità l'Enpaf ha conservato la modalità telematica di presentazione dell'istanza, che dovrà avvenire tramite il portale di accesso riservato "Enpaf online" attivo sul sito internet dell'Ente.
Le domande potranno essere presentate a partire dalle ore 14.00 del giorno 17 agosto e non oltre le ore 24.00"del giorno 14 settembre 2020.
I farmacisti che ancora non fossero registrati ad "Enpaf online", se dotati di indirizzo di posta elettronica certificata, potranno farlo rapidamente collegandosi sul sito dell’Enpaf all’indirizzo www.enpaf.it ;
Si precisa che il possesso di una PEC è un obbligo imposto dalla legge a tutti i professionisti iscritti, la cui mancanza può comportare l'irrogazione da parte dell'Ordine della sospensione.
Non verranno prese in considerazione domande di indennità presentate con modalità diverse rispetto a quella prevista attraverso il portale "Enpaf online.
L'indennità per il mese di maggio verrà erogata automaticamente agli stessi soggetti che l'hanno già percepita per il mese di aprile i quali, dunque, non devono presentare alcuna domanda.
Il pagamento verrà effettuato sulle coordinate bancarie indicate in occasione della domanda- presentata per mese di marzo o per il mese di aprile
L'iscritto il quale dovesse comunicare il cambiamento delle coordinate bancarie già trasmesse potrà farlo inviando una comunicazione tramite posta elettronica certificata (all'indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.) indicando nell'oggetto "richiesta indennità COVID 19 mese di maggio - variazione IBAN" e allegando fotocopia di un valido documento di identità
Coloro che non intendono beneficiare del bonus per il mese di maggio sono tenuti a darne tempestiva comunicazione tramite posta elettronica certificata (indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.) indicando nell'oggetto "rinuncia indennità COVID mese di maggio" e allegando fotocopia di un valido documento di identità.
Tutti gli altri iscritti, in possesso dei requisiti necessari, dovranno invece inoltrare domanda che, ove regolare e completa, verrà acquisita dal sistema informatico secondo l'ordine cronologico di presentazione; infatti, anche per il mese di maggio, la liquidazione dell'indennità avverrà nell'ambito del fondo statale previsto e nei limiti dello stanziamento riconosciuto a favore degli iscritti all'Enpaf.
L'art. 13 del DL n. 104/2020 ha richiamato le disposizioni di attuazione contenute nel decreto interministeriale del 29 maggio 2020.
Possono presentare la domanda di indennità anche i farmacisti lavoratori autonomi, che si sono iscritti per la prima volta nell'anno 2019 e, per l'anno 2020, entro il 23 febbraio us.
È invece escluso dalla indennità il farmacista, lavoratore autonomo:
- titolare di una pensione diretta. anche in regime di cumulo o totalizzazione (pensione di vecchiaia, di anzianità, anticipata o di invalidità);
- titolare di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
- che ha percepito o percepisce una delle misure a sostegno del reddito connesse
all'emergenza COVID-19 o il reddito di cittadinanza; - che ha presentato domanda per l'indennità COVID-19 ad altro Ente di previdenza ad appartenenza obbligatoria;
- che si trovi in condizione di disoccupazione temporanea e involontaria;
Possono presentare domanda i farmacisti lavoratori autonomi che siano anche:
- titolari di pensione indiretta o di reversibilità Enpaf;
- titolari di un rapporto di lavoro a tempo determinato.
Si rammenta che la domanda per il reddito di ultima istanza presuppone particolari limiti reddituali e che l'attività professionale abbia subito limitazioni nel periodo di emergenza epidemiologica; tali circostanze dovranno essere autocertificate dal richiedente, ai sensi del Dpr n. 445/2000.
Le predette autocertificazioni saranno soggette a controllo da parte dell'Agenzia delle Entrate e dell'lnps.
Informazioni dettagliate potranno essere acquisite attraverso un documento riepilogativo allegato alla presente (all. 2) e pubblicato sulla home page del sito internet dell'Enpaf.
Come di consueto, l'Ufficio Relazioni con il Pubblico dell’Enpaf è a disposizione degli iscritti e potrà essere contattato attraverso la casella di posta elettronica Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo..
3 - CORONAVIRUS: ORDINANZA DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE N. 693 DEL 17 AGOSTO 2020- SOSTEGNO AI PARENTI DEI SANITARI DECEDUTI
Si fa seguito alla News n.35 dell’8 aprile 2020 per informare che, sulla Gazzetta Ufficiale del 18 agosto u.s., è stata pubblicata l’ordinanza n. 693/2020 del Capo del Dipartimento della Protezione civile (cfr. all. 3), che modifica l’ordinanza n. 660/2020, relativa alle donazioni a favore dei parenti delle persone decedute, a causa del Coronavirus, nell’esercizio della propria funzione ed attività.
In particolare, è stata ravvisata la necessità di armonizzare le previsioni delle disposizioni di cui all'art. 1 della citata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 660 del 2020 con quelle di cui all’art. 22-bis del D.L. 18/2020, nonché di individuare le modalità di gestione delle risorse e le modalità di individuazione dei beneficiari e di erogazione delle somme.
Nello specifico, l’art. 22-bis del citato D.L. 18/2020, introdotto dalla legge di conversione 27/2020, ha istituito il Fondo di solidarietà per i familiari di medici, personale infermieristico e operatori socio-sanitari, vittime del Covid-19. Successivamente, il Decreto Rilancio ha esteso a tutti gli esercenti le professioni sanitarie - e, quindi, anche ai familiari dei farmacisti - il predetto Fondo di solidarietà per i familiari di vittime del Covid-19, che, durante lo stato di emergenza abbiano contratto, in conseguenza dell'attività di servizio prestata, una patologia alla quale sia conseguita la morte per effetto diretto o "come concausa" del contagio da COVID-19 .
Modifiche all'art. 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 660 del 5 aprile 2020
L’ordinanza in oggetto sostituisce l’art. 1 della precedente Ordinanza n. 660/2020, stabilendo che, per assicurare un sostegno economico in favore dei familiari degli esercenti le professioni sanitarie e operatori socio-sanitari, che durante lo stato di emergenza abbiano contratto, in conseguenza dell’attività di servizio prestata, una patologia alla quale sia conseguita la morte per effetto diretto o “come concausa” del contagio da COVID-19, il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a ricevere risorse finanziare derivanti da erogazioni liberali allo scopo espressamente finalizzate dal donante.
Tali donazioni possono essere effettuate tramite bonifico sia dall’Italia sia dall’estero usando le seguenti coordinate bancarie, specificatamente riservate al Fondo per le famiglie degli operatori sanitari che hanno perso la vita nella lotta al Coronavirus:
Banca Intesa Sanpaolo Spa
Filiale di Via del Corso 226 - ROMA
Intestato a Pres. Cons. Min. Dip. Prot. Civ. -Vittime Sa
IBAN: IT66J0306905020100000066432
BIC: BCITITMM
Criteri per l'individuazione dei beneficiari
L’articolo 2 dell’Ordinanza 693/2020, dopo avere chiarito che tale beneficio non concorre alla formazione del reddito ed è corrisposto in forma di sussidio una tantum, elenca i criteri per l’individuazione dei soggetti beneficiari.
In particolare, tale sussidio è corrisposto al coniuge superstite o al convivente di fatto. In mancanza dei soggetti di cui sopra, ai figli legittimi, naturali, riconosciuti o riconoscibili, adottivi fino al 18° anno di età; fino al 21° anno di età se studenti di scuola media superiore o professionale; fino al 26° anno d’età se studenti universitari; in caso di maggiorenni inabili finché dura l’inabilità. In mancanza di coniugi, di convivente di fatto o figli detto sussidio spetta ai genitori naturali o adottivi se a carico del deceduto.
In mancanza di coniugi, di convivente di fatto o figli, di genitori naturali o adottivi detto sussidio spetta ai fratelli e sorelle se a carico o conviventi con il deceduto. Il beneficio è corrisposto in ragione del numero dei componenti superstiti del nucleo familiare e fino ad un importo massimo di euro 55.000 e, comunque, nel limite di euro 15.000 per ogni componente del nucleo familiare. Ove si tratti di un nucleo familiare composto da una sola unità superstite, il contributo medesimo è stabilito nel limite di euro 25.000. Qualora nel nucleo familiare siano presenti persone di età superiore a 65 anni, portatrici di handicap, ovvero disabili con una percentuale di invalidità non inferiore al 67%, il sussidio è aumentato di euro 5.000 per ognuno dei soggetti sopra indicati, anche oltre il limite massimo di euro 55.000 previsti.
Qualora il decesso sia stato preceduto da un ricovero, l’importo è incrementato di una somma equivalente alle spese mediche e assistenziali documentate, fino a un massimo di euro 5.000 se non rimborsate dalle assicurazioni.
Modalità di erogazione
A partire dal 2 settembre 2020 (quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale) e fino alla scadenza dello stato di emergenza, i soggetti beneficiari del sussidio, individuati come sopra, presentano apposita domanda alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile con cui chiedono di accedere al beneficio, attestando, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000:
- il grado di parentela con il soggetto deceduto;
- le generalità del richiedente;
- la presenza di eventuali soggetti che hanno titolo alla maggiorazione del contributo ivi prevista;
- la residenza;
- l’esistenza dei requisiti previsti dalla presente ordinanza per l’ottenimento del beneficio;
- di non aver ricevuto altri benefici pubblici per la medesima finalità o, in caso contrario, l’ammontare di tali contributi, restando inteso che in tal caso il richiedente avrà diritto solo alla differenza, se positiva, tra il contributo di cui alla presente ordinanza e gli altri benefici pubblici ricevuti per la medesima finalità;
- l’indirizzo di posta elettronica, o comunque il recapito, dove i soggetti richiedenti possono richiedere informazioni o chiarimenti rispetto al contenuto della domanda.
Le erogazioni dei benefici sono disposte nel limite delle risorse finanziarie ricevute. Qualora, alla scadenza dello stato di emergenza e comunque all'esito dell’erogazione dei benefici, residuino risorse sul conto corrente bancario appositamente aperto, coloro cui sia stato riconosciuto il sussidio di cui alla presente ordinanza possono presentare domanda di integrazione entro tre mesi dalla scadenza dello stato di emergenza. Di tale fatto ne è data notizia tramite avviso pubblicato sul sito internet del Governo.
Le domande di accesso al beneficio sono esaminate da una Commissione, istituita con decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile, che, all’esito dell'esame delle stesse, provvede a redigere l’elenco dei soggetti beneficiari con l'indicazione dei relativi importi da riconoscere che trasmette al Dipartimento della protezione civile.
4 - Coronavirus: Circolare 25/E Agenzia delle Entrate- Chiarimenti su D.L. 34/2020, convertito con modificazioni dalla L. 77/2020 (Decreto Rilancio)
Si fa seguito alle nostre precedenti circolari per informare che sul sito dell’Agenzia delle Entrate, il 20 agosto u.s., è stata pubblicata la circolare 25/E (cfr. all. 4).
In particolare, l’Agenzia con la circolare in oggetto ha fornito risposta a diversi quesiti relativi alle misure previste dal Decreto trasmessi da associazioni di categoria, dalle Direzioni Regionali dell’Agenzia delle Entrate, nonché da operatori e altri contribuenti.
Al fine di rendere sistematica la trattazione degli argomenti nonché di facilitare la fruizione e la lettura del documento, i quesiti trattati sono stati suddivisi per aree tematiche omogenee sulla base del contenuto che caratterizza le singole previsioni fiscali contenute nel Decreto.
Per la consultazione dei chiarimenti si rinvia al documento allegato.
Cordiali saluti.
Il Presidente
Sen. Dr. Luigi D’Ambrosio Lettieri