Si ha cura di informare gli iscritti che è pervenuta alla Federazione degli Ordini una segnalazione da parte dell’Associazione Vitadidonna relativa ad episodi di continuo ostruzionismo da parte di diversi farmacisti che non rispettano le disposizioni in materia di dispensazione del medicinale per uso umano “EllaOne”.

 Come si ricorderà (cfr. NEWS n. 51 del 1 giugno 2015), con determinazione 21 aprile 2015, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’8 maggio u.s., l’AIFA ha modificato la determinazione del 2011 relativa al regime di rimborsabilità e prezzo del medicinale per uso umano “EllaOne” (ulpristal), prevedendo la seguente duplice classificazione del farmaco ai fini della fornitura:

  • per le pazienti di età pari o superiore a 18 annui: medicinale non soggetto a prescrizione medica, ma non da banco (SOP);
  • per le pazienti di età inferiore a 18 anni: medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta (RNR).

Il Ministero della Salute, con circolare del 22.5.2015, ha chiarito che, sulla base del regime prescrittivo sopra riportato e tenuto conto dello stralcio di verbale approvato dalla Commissione Consultiva Tecnico Scientifica (CTS) dell’AIFA in data 18.5.2015, il medicinale può essere dispensato con le seguenti modalità:

a) alle donne maggiorenni, quale medicinale SOP nelle farmacie e negli appositi spazi di vendita o parafarmacie, di cui all’art. 5 del D.L. 223/2006 convertito dalla L. 248/2006.

In tal caso il medicinale può essere dispensato alle donne di età pari o superiore ai diciotto anni, previa esibizione di un documento di identità, in corso di validità, che ne attesti la maggiore età. Il medicinale può, altresì, essere dispensato ad altri soggetti maggiorenni muniti di delega, che dovranno comunque esibire copia del documento di identità, in corso di validità, della donna maggiorenne che intende assumere il farmaco in questione, al fine di poterne verificare, anche in questo caso, la maggiore età;

b) alle donne minorenni, quale medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta (RNR), esclusivamente nelle farmacie.

In tale ipotesi, il farmaco può essere dispensato alle donne minorenni, previa esibizione della prescrizione medica. Il medicinale può essere altresì dispensato ad altri soggetti muniti di delega, a condizione che forniscano in originale la prescrizione medica.

Si rammenta, altresì, che il Ministero ha chiarito che, nel momento in cui sarà possibile procedere alla vendita online dei farmaci senza prescrizione medica (che, come è noto, non è ancora possibile in quanto si è in attesa del logo nazionale), in considerazione delle complesse modalità di dispensazione del farmaco in questione, deve considerarsi vietata la vendita on-line dello stesso medicinale, anche nell’accezione di SOP, essendo estremamente complesso, se non quasi impossibile, accertare, in caso di vendita a distanza, la maggiore età dell’utilizzatrice.

***

Si invitano i titolari e i direttori di farmacia ad attenersi al più scrupoloso rispetto delle sopra indicate modalità di dispensazione del medicinale “EllaOne”, fornendo anche adeguata informazione ai loro collaboratori iscritti all’Albo, al fine di evitare di porre in essere comportamenti non conformi alle regole.


Cordiali saluti.


IL PRESIDENTE
Sen. Dott. Luigi D’Ambrosio Lettieri

 

 

 

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