Si informa che nella seduta di ieri, 10 settembre, le Commissioni VI (Finanze) e X (Attività produttive, commercio e turismo) della Camera dei Deputati hanno concluso l’esame delle proposte emendative presentate al disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza (AC 3012).

 

In particolare, ieri sono stati esaminati gli emendamenti riferiti all’art. 32 del provvedimento, che reca misure per incrementare la concorrenza nella distribuzione farmaceutica e che, come si ricorderà, apre la titolarità delle farmacie alle società di capitali (e quindi anche ai non farmacisti), prevedendo che la direzione possa essere affidata anche ad un farmacista non socio ed eliminando il limite massimo di quattro farmacie per società.

Con riferimento alle proposte emendative, si segnala l’approvazione delle seguenti modifiche:

  • è stata introdotta l’incompatibilità tra la partecipazione alle società titolari di farmacia (società di persone, anche quelle già costituite ai sensi della L. 362/1991, e società di capitali) e l'esercizio della professione medica (32.75 I Relatori Fregolent e Martella e subemendamento 0.32.75.5 Laffranco);
  • è stata eliminata l’incompatibilità tra la partecipazione alle suddette società e l’attività svolta nel settore della intermediazione del farmaco (32.75 I Relatori Fregolent e Martella e subemendamento 0.32.75.5 Laffranco);
  • è stato altresì stabilito che alle suddette società si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 8 della L. 362/1991, che prevedono l’incompatibilità tra la qualità di socio e le attività svolte nel settore della produzione e informazione scientifica del farmaco, la posizione di titolare, gestore provvisorio, direttore o collaboratore di altra farmacia e qualsiasi rapporto di lavoro pubblico e privato (32.75 I Relatori Fregolent e Martella e subemendamento 0.32.75.5 Laffranco);
  • al fine di garantire la trasparenza della composizione della compagine sociale delle società titolari di farmacia, è stato previsto che lo statuto e ogni successiva variazione siano comunicate, entro 60 giorni, alla Federazione degli Ordini dei Farmacisti italiani, nonché all’assessore alla sanità della competente regione o provincia autonoma, all’Ordine provinciale dei farmacisti e all’unità sanitaria locale competente per territorio (32.44 Ricciatti e altri);
  • all’art. 2 della L. 475/1968 è stato introdotto un comma 2 bis in base al quale nei comuni fino a 6.600 abitanti, le farmacie che risultano essere soprannumerarie per decremento della popolazione possono trasferirsi in ambito regionale, previo pagamento di una tassa di concessione governativa una tantum pari a 5.000 euro (32.46 Pagano, Currò);
  • è stato introdotto l’art. 32 bis, rubricato “Orari e turni delle farmacie convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale”, ai sensi del quale gli orari e i turni di apertura e di chiusura delle farmacie stabiliti dalle autorità competenti costituiscono il livello minimo di servizio che deve essere assicurato da ciascuna farmacia; è facoltà di chi ha la titolarità o la gestione della farmacia di prestare servizio in orari e in periodi aggiuntivi rispetto a quelli obbligatori, purché ne dia preventiva comunicazione all'autorità sanitaria competente e informi la clientela mediante cartelli affissi all'esterno dell'esercizio (32.0116 Guerini).

* * *

Il provvedimento, così come modificato dalle proposte emendative approvate, sarà trasmesso alle Commissioni competenti per acquisire i pareri in sede consultiva ed è previsto che la discussione in Assemblea inizi nella seduta di lunedì 21 settembre p.v..

Sarà cura di quest’Ordine fornire ogni utile informazione sul prosieguo dei lavori parlamentari sul presente disegno di legge


Cordiali saluti.


IL PRESIDENTE
Sen. Dott. Luigi D’Ambrosio Lettieri

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