D.M. 31 LUGLIO 2015 – Modalità operative per la trasmissione telematica delle spese sanitarie al Sistema tessera sanitaria da parte delle farmacie

Si informa che il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con il D.M. 31 luglio 2015 (all. 1), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 185 del giorno 11 agosto 2015 ed entrato in vigore il 26 agosto 2015, ha definito le specifiche tecniche e le modalità operative per la trasmissione telematica al Sistema tessera sanitaria delle spese sanitarie da parte delle farmacie pubbliche e private.

Tale obbligo di comunicazione è previsto dall’art. 3, comma 3, del D. Lgs. n. 175/2014.

In particolare, al fine dell’elaborazione da parte dell’Agenzia delle entrate della dichiarazione dei redditi precompilata, la citata disposizione impone alle farmacie, alle altre strutture sanitarie in essa indicate ed agli iscritti all’Albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri di inviare al Sistema tessera sanitaria i dati relativi alle prestazioni erogate.

Nello specifico, come indicato nel provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 103408 del 31 luglio 2015, i dati che devono essere trasmessi sono i seguenti:

  1. codice fiscale del contribuente o del familiare a carico cui si riferisce la spesa o il rimborso;
  2. codice fiscale o partita IVA e cognome e nome o denominazione del soggetto che effettua la comunicazione;
  3. data del documento fiscale che attesta la spesa;
  4. tipologia della spesa;
  5. importo della spesa o del rimborso;
  6. data del rimborso.

Per ogni scontrino, fattura ovvero ricevuta emessa da ogni farmacia, a seguito della presentazione da parte dell’assistito della Tessera Sanitaria, devono essere inviate le informazioni riguardanti le seguenti tipologie di prestazioni sanitarie:

  1. Ticket (Quota fissa e/o differenza con generico);
  2. Acquisto o affitto di protesi sanitarie;
  3. Acquisto di medicinali;
  4. Spese riguardanti l’acquisto o l’affitto di dispositivi medici CE (ad esempio apparecchio per aerosol o per la misurazione della pressione sanguigna);
  5. Altre spese sanitarie detraibili (es. test per glicemia, colesterolo e trigliceridi, misurazione con modalità non invasiva della pressione arteriosa ecc);
  6. Altre spese sanitarie sostenute dagli assistiti, non comprese nell’elenco precedente.

Di seguito si riportano le codifiche delle tipologie di spesa sanitaria sostenuta dall’assistito indicate nel decreto:

Nome campo

Descrizione

Tipologia di spesa

Il Campo assume i seguenti valori:

  • TK= Ticket (Quota fissa e/o Differenza con il prezzo di riferimento);
  • FC = Farmaco, anche omeopatico;
  • FV = Farmaco per uso veterinario;
  • PI = protesica e integrativa;
  • AD = Acquisto o affitto di dispositivo medico CE;
  • AS = Spese sanitarie relative ad ECG, spirometria,Holter pressorio e cardiaco, test per glicemia,colesterolo e trigliceridi o misurazione della pressione sanguigna, prestazione previste dalla farmacia dei servizi e simili sanguigna);
  • AA = Altre spese.

Si precisa, inoltre, che, ai sensi dell’art. 3 del decreto in esame, l’invio telematico è escluso solo in presenza di specifica opposizione espressa dall’assistito al momento dell’emissione del documento fiscale, opposizione che deve essere annotata su quest’ultimo e conservata.

Il servizio telematico è disponibile 24 ore su 24 per l’intero anno. La trasmissione dei dati di spesa/rimborso deve essere effettuata secondo quanto previsto dal calendario pubblicato sul sito del Sistema TS (www.sistemats.it) e nel rispetto dei piani di diffusione di cui all’articolo 4 del decreto. In ogni caso, la trasmissione deve essere effettuata entro e non oltre il mese di gennaio dell’anno successivo a quello della spesa effettuata dall’assistito, comprensivi i dati delle eventuali cancellazioni e/o variazioni e rimborsi. I dati trasmessi oltre tale data saranno scartati dal Sistema TS. Laddove il Sistema TS, per cause di forza maggiore, debba sospendere il servizio telematico, tale informazione sarà disponibile sul sito internet del MEF (www.sistemats.it) in un’aerea dedicata a tutte le attività previste dal disciplinare tecnico allegato al decreto.

Si evidenzia, tuttavia, che ad oggi non è ancora possibile provvedere all’invio di tali dati in quanto l’art. 6 del citato decreto ministeriale prevede che l’applicazione e la messa a regime delle disposizioni in esso contenute presso le singole Regioni e Province autonome sarà definita attraverso accordi specifici tra il Ministero dell’economia e delle finanze, il Ministero della salute, l’Agenzia delle entrate e le singole Regioni e Province autonome, che terranno conto degli eventuali progetti regionali già esistenti.

Si fa riserva di ulteriori future comunicazioni in merito.

Cordiali saluti.


IL PRESIDENTE
Sen. Dott. Luigi D’Ambrosio Lettieri

 

 

 

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