Vi informiamo che l’ENPAF, con nota prot.n.U00113242015 del 23 marzo u.s., a parziale modifica di quanto già comunicato con nota prot. n. 41017 del 3 dicembre (cfr. nostra News n. 67 del 3 dicembre 2014) ha fornito la seguente precisazione in merito ai contributi ENPAF dovuti per l’anno 2015:
“In ragione della mancata approvazione da parte dei Ministeri vigilanti della deliberazione n. 5 adottata dal Consiglio Nazionale in data 25 novembre 2014 la quota assistenziale, stabilita in euro 29,00, non è stata posta in riscossione per l’anno 2015. Le iniziative assistenziali del corrente anno, pertanto, troveranno copertura unicamente nell’avanzo di gestione risultante al 1 gennaio 2015”.
Si ritiene utile, quindi, riportare di seguito la tabella riepilogativa dei contributi previdenziali e assistenziali ENPAF relativi l’anno 2015.
Contributo |
Previdenza |
|
Maternità |
Totale |
Intero |
4.398,00 |
15,00 |
4.413,00 |
|
Doppio |
8.796,00 |
|
15,00 |
8.811,00 |
Triplo |
13.194,00 |
|
15,00 |
13.209,00 |
Rid. del 33,33% |
2.932,00 |
|
15,00 |
2.947,00 |
Rid. del 50% |
2.199,00 |
|
15,00 |
2.214,00 |
Rid. del 85% |
660,00 |
|
15,00 |
675,00 |
Solidarietà 3% |
132,00 |
|
15,00 |
147,00 |
Solidarietà 1% |
44,00 |
|
15,00 |
59,00 |
Contributo associativo una tantum: Euro 52,00
(non dovuto dai neoiscritti che chiedono di versare il contributo di solidarietà)
I termini di scadenza per la riscossione sono fissati al: 31 marzo, 1 giugno e 31 luglio.
Sono esclusi dalla riscossione tramite MAV le categorie di seguito indicate:
1. gli iscritti che non abbiano provveduto al pagamento del contributo 2014 tramite bollettino bancario. Essi riceveranno una cartella esattoriale con la quale verrà riscosso:
- il contributo per l’anno 2014 non pagato;
- le sanzioni civili correlate all’inadempimento contributivo;
- il contributo per l’anno 2015;
2. gli iscritti la cui posizione contributiva è stata aggiornata d’ufficio in conseguenza della perdita del diritto alla riduzione del contributo (art. 21, ultimo comma e art. 2bis, comma 2 del Regolamento ENPAF). Essi riceveranno una cartella esattoriale comprensiva dei contributi omessi, delle relative sanzioni civili nonché del contributo per l’anno 2015.
3. gli iscritti risultati irreperibili nel corso del 2014, i quali riceveranno una cartella esattoriale comprensiva dei contributi omessi, nonché del contributo per l’anno 2015.
In tutti i casi suddetti l’importo totale verrà ripartito su due rate.
- TERMINI DI DECADENZA
Con l’occasione, si ritiene inoltre utile ricordare i termini di decadenza per richiedere il beneficio della riduzione ovvero per usufruire del contributo di solidarietà.
E’ possibile richiedere i benefici suddetti entro e non oltre il 30 settembre dell’anno in cui si vuole usufruire degli stessi.
L’art. 21 del Regolamento stabilisce inoltre che “il termine di decadenza del 30 settembre è prorogato al 31 dicembre nel caso in cui il periodo utile ai fini della riduzione contributiva o del contributo di solidarietà si raggiunga dopo il 30 settembre”.
Tale termine riguarda unicamente gli iscritti che alla data del 30 settembre non abbiano al loro attivo una posizione che consenta di usufruire della riduzione della durata di 6 mesi ed un giorno, all’interno dello stesso anno solare, almeno in via previsionale.
Con ciò si vuole dire che colui che, iscritto all’inizio dell’anno, venga assunto in farmacia il 30 giugno, con contratto di lavoro con scadenza il 31 dicembre, è tenuto, a pena di decadenza, a presentare la richiesta di riduzione contributiva ovvero del contributo di solidarietà entro e non oltre il 30 settembre, atteso che, a tale data, ha un rapporto di lavoro con una durata tale da consentire l’attribuzione del beneficio richiesto, anche se al 30 settembre ancora non sono trascorsi i 6 mesi e ed un giorno necessari per usufruire del beneficio della riduzione.
Colui che, invece, sempre iscritto dall’inizio dell’anno, sia stato, al momento della presentazione della domanda, disoccupato con iscrizione al Centro per l’impiego, dal 30 aprile al 29 giugno e al 30 giugno abbia stipulato un contratto di lavoro che scada il 31 agosto, senza alcuna proroga, entro il 30 settembre non è nelle condizioni di richiedere alcun beneficio contributivo; qualora a ottobre firmi un contratto con durata fino a dicembre il caso rientra nella proroga al 31 dicembre per richiedere la riduzione contributiva, atteso che l’iscritto si trova nelle condizioni di poter richiedere il beneficio in parola solo dopo il termine del 30 settembre.
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Vi invitiamo a visitare periodicamente il sito web dell’ENPAF www.enpaf.it e ad inserire il vostro indirizzo mail nel banner che compare in fondo alla pagina web, per ricevere informazioni direttamente dall’ENPAF e mantenere costantemente aggiornate le vostre nozioni in merito alle problematiche di carattere previdenziale.
Cordiali saluti.
IL PRESIDENTE
Sen. Dott. Luigi D’Ambrosio Lettieri