Si informa che il Comitato Centrale della Federazione, alla luce delle ultime novità legislative, nonché delle modifiche attualmente all’esame del Parlamento, ha ravvisato l’opportunità di avviare la procedura di revisione del Codice Deontologico del Farmacista, in modo che possa essere riformato tenendo conto dei recenti sviluppi professionali e normativi.

 

In ogni caso, nell’attesa dell’adozione del nuovo Codice Deontologico, si reputa necessario riepilogare di seguito le disposizioni che devono essere interpretate tenendo conto delle sopravvenute disposizioni legislative.

Articolo 7, comma 1

Preparazione galenica di medicinali in farmacia

Com’è noto, l’art. 11, comma 15, del D.L. 1/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. 27/2012, ha previsto la possibilità per gli esercizi commerciali autorizzati alla vendita di medicinali di allestire preparazioni galeniche officinali che non prevedono la presentazione di ricetta medica, anche in multipli, in base a quanto previsto nella farmacopea ufficiale italiana o nella farmacopea europea.

In proposito, si ricorda che la disciplina di riferimento è contenuta nel D.M. 8.11.2012 e nel D.M. 9.3.2012, illustrati rispettivamente con le circolari federali n. 8192 del 14.12.2012 e n. 7944 del 24.04.2012. Pertanto, l’art. 7, comma 1, del Codice Deontologico che riconosce la preparazione galenica quale prerogativa esclusiva del farmacista in farmacia deve interpretarsi nel senso che tale prerogativa va considerata estesa anche ai farmacisti che nelle parafarmacie, in possesso dei requisiti richiesti e nel rispetto delle condizioni previste, allestiscono preparati galenici non soggetti a prescrizione medica.

Articolo 24

Medicinali soggetti a prescrizione medica

L’art. 24 del Codice Deontologico stabilisce che il farmacista deve respingere le richieste di medicinali senza la prescritta ricetta medica o veterinaria o redatte su ricette prive dei requisiti stabiliti dalla legge.

Com’è noto, il D.M. 31.03.2008 ha disciplinato i casi di urgenza in cui al farmacista è riconosciuta la possibilità di consegnare medicinali in assenza della presentazione della ricetta medica (cfr. circolare federale n. 7150 del 14.4.2008) e, pertanto, il sopra richiamato art. 24 deve essere applicato, tenendo conto di quanto previsto dal suddetto decreto ministeriale.

Articolo 34

Vendita di medicinali tramite internet

L’articolo 34, che vieta la vendita di medicinali tramite internet o altre reti informatiche deve intendersi superato dalle disposizioni introdotte dal D.Lgs. 17/2014 in materia di vendita online di medicinali senza obbligo di prescrizione medica (cfr. circolare federale n. 8762 del 10.3.2014 e n. 8885 del 27.6.2014).

In proposito, si rammenta che il Ministero della salute, entro il 1 luglio 2015, avrebbe dovuto predisporre il logo nazionale, conforme a quello approvato dalla Commissione Europea, che servirà ad identificare ogni farmacia o parafarmacia che effettui vendita on line di farmaci. Ad oggi, tuttavia, tale logo non è stato ancora adottato dal Dicastero.


Cordiali saluti.



IL PRESIDENTE
Sen. Dott. Luigi D’Ambrosio Lettieri

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